
SPUNTI
IN TEMA DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI*
Direttore Dipartimento Giurisprudenza
Università di Sassari
SOMMARIO: 1. Premessa. Il problema del concorso fra azione contrattuale ed azione extracontrattuale. – 2. Il problema del concorso fra azione contrattuale ed azione extracontrattuale nel trasporto marittimo di merci. – 3. Il concorso fra azione contrattuale ed azione extracontrattuale negli altri regimi di diritto uniforme sul trasporto– 4. Interpretazione e plurilinguismo– 5. La natura delle posizioni interessate– 6. Le ipotesi di interferenza fra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana nel trasporto– 7. Il concorso fra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana nel trasporto marittimo e la canalizzazione della responsabilità nel diritto uniforme– 8. Le clausole Himalaya – 9. Le azioni contro il vettore di fatto– 10. Il vettore rispetto ai regimi speciali di responsabilità extracontrattuale nel campo della navigazione– 11. Conclusioni– 12. Riferimenti bibliografici– Abstract.
La questione dell’esperibilità dell’azione extracontrattuale nel trasporto marittimo di merci si inserisce nel più ampio contesto della valutazione dell’ammissibilità, in generale, di un’azione extracontrattuale nel contesto di un rapporto contrattuale, che ha diversa soluzione a seconda dell’ordinamento in cui è proposta[1].
Occorre peraltro distinguere fra le ipotesi in cui un soggetto che abbia subito un danno da un inadempimento contrattuale del suo debitore possa agire contro costui, facendo valere quella medesima condotta come illecito extracontrattuale, per ottenere un risarcimento che altrimenti non potrebbe ottenere, o non potrebbe ottenere al di là di una certa misura, alla stregua della disciplina applicabile al rapporto contrattuale[2] (in ipotesi, per il decorso di termini di prescrizione o decadenza[3], ovvero per limitazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile)[4] da quelle in cui non ci sia una coincidenza dei soggetti interessati (si pensi al terzo che abbia subito un danno ulteriore dall’inadempimento) o al creditore che agisca non direttamente contro il proprio debitore, ma contro chi abbia operato l’adempimento per conto di quest’ultimo, in quanto suo dipendente o preposto[5], o (per quegli ordinamenti che ne differenzino la posizione) da un contraente indipendente[6]; possibilità che ha indotto, come si vedrà, il legislatore di diritto uniforme ad estendere l’ambito di eccezioni e limitazioni riconosciute al vettore[7]. Si suole parlare, per la prima ipotesi, di «concorso proprio» e, per la seconda, di «concorso improprio»[8].
La possibilità di invocare la responsabilità extracontrattuale rispetto ad un inadempimento contrattuale è questione di antica origine[9]. Secondo l’impostazione ormai prevalente, si tratta di concorso di azioni, piuttosto che di norme[10]. Essa non è circoscritta al diritto dei trasporti[11], anche se, probabilmente, può dirsi che, almeno nell’ultimo secolo, sia stata affrontata e dibattuta nel campo dei trasporti più che in ogni altro settore giuridico[12]. E, naturalmente, richiede la considerazione della varietà di tradizioni nell’applicazione delle leggi nei diversi sistemi giuridici (e degli stessi confini delle categorie giuridiche coinvolte)[13], che è poi alla base anche delle diverse interpretazioni dei testi di diritto uniforme[14] e che induce ad una particolare attenzione al problema dell’interpretazione uniforme di tali fonti[15], in coerenza, peraltro, con i canoni di interpretazione dei trattati, affermati dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati[16]. La ratifica di un testo di diritto uniforme da parte di un’Organizzazione di integrazione regionale, che lo acquisisca fra le proprie fonti normative, e che abbia un proprio sistema di controllo nomofilattico, come la Corte di giustizia dell’Unione europea, contribuisce in qualche misura a ridurre la frammentazione interpretativa[17]; questa possibilità non riguarda, però, la disciplina del trasporto marittimo di merci recata dalle convenzioni vigenti[18].
Il tema ha comunque un interesse particolare del diritto dei trasporti, perché è fra quelli il cui esame conferma, come si cercherà di dimostrare, la reciproca influenza tra i testi di diritto uniforme[19], provando la correttezza della visione di quella autorevole dottrina che parlava di osmosi fra le soluzioni adottate in tali contesti, di fronte a problematiche convergenti, sia pure relative a diverse modalità di trasporto[20].
In queste pagine mi soffermerò specificamente su come la questione si ponga rispetto alle ipotesi coperte dalla disciplina della responsabilità del vettore marittimo di merci, che riprende le linee della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico (c.d. «Regole dell’Aia»)[21] nel testo originario[22]. E farò riferimento alla stessa Convenzione, poi emendata dal Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968, che ha portato alle «Regole dell’Aia-Visby»[23], a cui è seguito un ulteriore Protocollo di emendamento del 1979 (c.d. «SDR Protocol»)[24]: per l’Italia è in vigore il testo emendato dai due protocolli[25]. Va incidentalmente detto che il successo in termini di ratifiche dei tre strumenti di diritto uniforme in questione non è stato omogeneo[26].
Il Protocollo di Bruxelles del 1968 nella Convenzione ha introdotto un art. IV bis che, al § 1, estende esplicitamente esoneri e limitazioni sia alla responsabilità contrattuale, sia alla responsabilità extracontrattuale[27]. Al § 2, l’art. IV bis estende il regime di esoneri e limitazioni anche ai preposti del vettore, ponendosi nella scìa dell’art. 25 A della Convenzione di Varsavia del 1929 (che detta un principio che, per il trasporto aereo, è stato ripreso dall’art. 30 della Convenzione di Montreal del 1999)[28]. Il § 3 dell’art. IV-bis in discorso precisa che la somma dei risarcimenti ottenuti dal vettore e dai dipendenti non possa oltrepassare i limiti previsti dalla Convenzione e che il risarcimento complessivo che si possa ottenere agendo sia contro il vettore, sia contro gli altri soggetti che godono dell’estensione del regime convenzionale, non possa eccedere i limiti stabiliti dalla convenzione; anche quest’ultimo principio è rinvenibile in altri fra i regimi di responsabilità di diritto uniforme nel settore dei trasporti a cui occorrerà fare riferimento comparativo ai fini di questo discorso[29].
Deve essere sottolineato che nel testo in lingua inglese alla parola «préposés» corrisponde l’espressione più complessa di «servant or agent of the carrier (such servant or agent not being an independent contractor)»: ciò sembra circoscrivere l’ambito di coloro che possono avvalersi di questo beneficio[30].
La questione delle azioni non contrattuali è stata considerata anche nella redazione di altri strumenti di diritto uniforme in materia di trasporto[31], fra cui le due ulteriori convenzioni che riguardano la modalità marittima, di cui una, la Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merce per mare, firmata ad Amburgo il 30 marzo 1978 (c.d. «Regole di Amburgo»)[32], è in vigore, pur non avendo avuto un grande successo di ratifiche[33], e l’altra, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare, adottata dall’Assemblea generale a New York l’11 dicembre 2008, è stata aperta alla firma a Rotterdam il 23 settembre 2009 (c.d. «Regole di Rotterdam»), che è lungi dal veder integrate le condizioni per l’entrata in vigore[34], e sembra dover seguire la sorte infausta della Convenzione delle Nazioni unite sul trasporto multimodale di merce, firmata a Ginevra il 24 maggio 1980 [35]. Le Regole di Amburgo prevedono, all’art. 7, l’estensione di limiti ed eccezioni della responsabilità vettoriale alle azioni extracontrattuali (§ 1) e, sotto il profilo soggettivo, anche ai dipendenti e preposti del vettore (§ 2).
Le Regole di Rotterdam, da un lato estendono limiti ed eccezioni alle azioni «whether founded in contract, in tort, or otherwise» in favore contro il vettore, ogni «maritime performing party», nonché dipendenti, preposti e soggetti che prestino servizi a bordo della nave[36] (art. 4) e, dall’altro, sembrano andare al di là dei precedenti testi di diritto uniforme, perché affermano espressamente (art. 19, § 4), che «Nothing in this Convention imposes liability on the master or crew of the ship or on an employee of the carrier or of a maritime performing party», ma questo non esclude affatto che tali soggetti possano essere chiamati a rispondere su basi extracontrattuali[37]; va dato atto che il contenuto di quest’ultima previsione trascende dalla responsabilità delle «maritime performing parties» a cui è riferita la rubrica dell’articolo in cui è collocata. È evidente la difficoltà di coordinamento delle due previsioni, che si inseriscono in un contesto che genera più di un dubbio interpretativo[38], fattore che contribuisce a dar conto della prudenza nelle ratifiche da parte degli Stati, insieme all’epoca storica, che non sembra particolarmente favorevole al successo del diritto uniforme[39].
La categoria delle «maritime performing party»[40] include peraltro anche i terminal operator operanti esclusivamente in ambito portuale[41], che sarebbero destinatari della mai entrata in vigore Convenzione di Vienna del 19 aprile 1991 sulla responsabilità dei gestori dei terminali di trasporto nel commercio internazionale (c.d. «OTT Convention»)[42], rispetto alla quale, ove operativa, entrerebbe in gioco la previsione di coordinamento, di cui all’art. 26 delle Regole di Rotterdam, che, per perdita o danno delle merci, o ritardo per eventi verificatisi prima dell’imbarco sulla nave o dopo lo sbarco, fa salva la diversa disciplina uniforme eventualmente applicabile se fosse stato concluso un autonomo contratto per quella specifica tratta[43].
Per il trasporto marittimo di passeggeri l’estensione del regime di eccezioni e limiti è prevista dall’art. 14 della Convenzione di Atene del 12 dicembre 1974, sul trasporto marittimo di passeggeri e del loro bagaglio[44], non modificata sul punto dai successivi Protocolli di Londra del 1976, del 1990 e del 2002. Tale convenzione non è stata ancora ratificata dall’Italia; tuttavia, essa è oggetto del rinvio operato dal reg. (CE) n. 392/2009 del 23 aprile 2009, che include espressamente tali specifiche previsioni fra quelle applicabili estensivamente in base ad esso[45].
Un regime analogo era rinvenibile negli artt. 25 e 26 della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, relativa ai contratti di viaggio, con riferimento, rispettivamente, alle azioni extracontrattuali e alla responsabilità dei dipendenti e preposti dell'organizzatore o dell'intermediario di viaggi[46]. La medesima esigenza, nel quadro delle fonti unionali, per quanto concerne i pacchetti turistici, è soddisfatta dall’art. 14, § 4, della direttiva (UE) 2015/2302, a cui corrisponde, nella normativa italiana di attuazione, l’art. 43, § 4, del codice del c.d. «codice del turismo» nel testo seguito alla novella[47].
Tuttavia, a quanto consta, il primo strumento di diritto uniforme nel campo dei trasporti che ha tenuto conto della problematica è stata la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sull’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo internazionale, con l’art. 24 [48], la cui portata è stata verosimilmente fraintesa dalla giurisprudenza anglo-americana[49]. La Convenzione di Varsavia è stata più volte emendata[50]. Al regime della Convenzione di Varsavia si è progressivamente sostituito quello della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale[51], che contempla l’art. 29, costruito sul paradigma dell’art. 24 della Convenzione di Varsavia[52].
Previsioni specifiche in tema di estensione del campo di applicazione di eccezioni e limiti sono dettate anche dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di Berna del 9 maggio 1980, oggi in vigore nel testo modificato dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (c.d. «COTIF 1999»)[53] e dalla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (c.d. «CMR»)[54].
Il tema di cui ci stiamo occupando richiede anche una premessa sulla collocazione delle posizioni dei soggetti interessati, non solo rispetto al diritto uniforme, ma anche nel quadro degli ordinamenti con cui sia ipotizzabile un collegamento.
La questione generale della delimitazione delle categorie a cui viene riferita la disciplina[55] è acuita in presenza di testi plurilingue di diritto uniforme[56], e di traduzioni pubblicate nelle gazzette ufficiali e raccolte normative di Stati contraenti, non particolarmente accurate, che hanno funestato la storia giudiziaria anche dell’applicazione delle convenzioni internazionali in materia di trasporto[57]. Per quanto concerne il trasporto marittimo di merci, il rischio di interpretazioni discordanti sulla base delle diverse versioni linguistiche è dilatato dal particolare rapporto fra il testo della originaria Convenzione di Bruxelles del 1924 sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico (redatta, come tutte le convenzioni di diritto uniforme in materia adottate prima della seconda guerra mondiale esclusivamente in lingua francese) e i successivi protocolli di emendamento, redatti anche in inglese, senza stabilire alcuna prevalenza[58], scegliendo una soluzione diversa da quella che si era adottata per il trasporto aereo internazionale, con il sistema della Convenzione di Varsavia[59]. Come si è già avuto modo di accennare, quello del rapporto fra testo-base e protocolli di emendamento nelle diverse versioni linguistiche è un aspetto non irrilevante rispetto alle tematiche di cui ci stiamo occupando[60].
La questione preliminare da affrontare, ai fini della trattazione del tema di cui ci stiamo occupando, è se, nell’ordinamento in cui in concreto vada decisa la specifica vertenza, sia ammissibile il concorso fra responsabilità per inadempimento e responsabilità aquiliana, evidenziando, peraltro, come non sempre sia pacifica la collocazione di ogni pretesa nell’una o nell’altra categoria)[61]. Il problema si è presentato in maniera anche più complessa per il trasporto di passeggeri, rispetto al quale la collocazione della responsabilità vettoriale in ambito contrattuale, piuttosto che extracontrattuale, non è stata pacifica. In effetti, la maggiore incertezza ha riguardato la natura dei danni per morte e lesione personale dei passeggeri[62]. Ci si è chiesto se possa essere considerata in maniera diversa la condotta che determini la morte di una persona, a seconda che si inserisca o meno nel contesto di una prestazione contrattuale[63]; la questione si intreccia con quella dei c.d. «obblighi di protezione» del passeggero[64], che non corrispondono, però, sic er simpliciter, all’obbligo di custodia nel trasporto di merci[65]. Come sosteneva a suo tempo la giurisprudenza francese, con espressione che ha avuto grande successo anche all’estero: l’esecuzione del contratto di trasporto comporta l’obbligazione di «conduire le voyageur sain et sauf à destination»[66]. E, nella letteratura italiana, si era osservato che «[…] in un trasporto, sia di persone che di cose, è implicito, insito, ed essenziale al tempo stesso l'elemento della incolumità: l'arrivo a destino in condizioni di fisica integrità è presupposto logico e naturale del rapporto contrattuale; il passeggiero che si reca a bordo, il caricatore che vi colloca le proprie merci, sanno che per contratto il capitano e l'armatore devono prestare la dovuta diligenza e previdenza per allontanare ogni pericolo, impedire ogni danno inerente al trasporto»[67]. Su queste basi, si aggiungeva che dall’eventuale violazione degli obblighi di vigilanza incombenti su «capitano» ed «armatore» non avrebbe potuto sorgere altra responsabilità al di là di quella contrattuale[68].
Va anche aggiunto che, a seconda di come sia configurato il diritto di cui si lamenta la lesione, cambia il soggetto contro cui agire. Se il diritto del passeggero o dell’avente diritto alla merce trasportata ha natura contrattuale, il soggetto legittimato passivo è quello che si è obbligato contrattualmente al trasporto (tendenzialmente quello che ha rilasciato il titolo di trasporto o a nome del quale il titolo di trasporto è stato rilasciato); se, viceversa, il diritto del passeggero o dell’avente diritto alla merce trasportata ha natura extracontrattuale, nel caso in cui il trasferimento di merci o passeggeri sia stato eseguito materialmente non da quello che si era obbligato contrattualmente, ma da un soggetto diverso, l’azione andrà proposta contro quest’ultimo, il c.d. «vettore di fatto»[69].
Va sottolineato che la linea di confine fra ordinamenti che ammettono il concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale non coincide con quella fra ordinamenti di civil law ed ordinamenti di common law e le divergenze al riguardo possono essere considerevoli anche fra sistemi giuridici molto vicini. In Francia, anche dopo la riforma del diritto delle obbligazioni, sembra sostanzialmente fermo il principio, di origine giurisprudenziale, «de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle»[70], che ha superato l’originaria impostazione di segno opposto[71], sebbene, con le decisioni del 1951 sul caso «Lamoricière», si sia ammessa l’azione per responsabilità extracontrattuale da cose in custodia dell’armatore/vettore, per la morte del passeggero, previa rinunzia del suo avente causa dei diritti che gli sarebbero spettati in base al contratto[72]. Peraltro, divieti espressi di opzione dell’azione extracontrattuale fra parti di un rapporto contrattuale sono rinvenibili nei codici civili di altri Paesi[73], mentre in altri non è dato rinvenire una posizione consolidata[74].
Specialmente con riferimento al trasporto, in Italia la questione, anche per quanto riguardava il trasporto marittimo, è stata al centro di significativi contrasti giurisprudenziali: particolarmente significativa della non univocità di vedute dei giudici italiani fu la vicenda del piroscafo «Solferino», che, nel maggio 1911, in navigazione fra Alessandria di Egitto e Tobruk, per l’imperizia del suo comandante, era andato ad incagliarsi in prossimità della costa libica, lasciando alla mercè di predoni beduini l’equipaggio e i passeggeri. Alcuni dei passeggeri, non soddisfatti per i danni subiti dalla condanna in sede penale del comandante, avevano agito (dopo che era scaduto il termine di prescrizione dell’azione contrattuale) contro il vettore, che aveva contestato le loro pretese: nel 1922, la Cassazione di Roma, nel solco di quanto era stato deciso alla fine del secolo precedente dalla Cassazione di Napoli per le vittime del naufragio della nave «Utopia»[75], escluse che, anche di fronte alle conseguenze di un illecito penale di un preposto del vettore marittimo (e, nel caso di specie, si trattava del comandante), il passeggero potesse agire in via extracontrattuale[76]; la questione fu definita in maniera diametralmente opposta rispetto ad un’altra domanda basata sulla medesima vicenda dalla Cassazione del Regno con una pronunzia del 1927 [77].
Ad ogni modo, la giurisprudenza, dopo alterne vicende, sul presupposto che il vettore debba comunque rispondere in via contrattuale dei danni cagionati dal trasporto, è costante da oltre mezzo secolo nell’affermazione in astratto (meno nell’applicazione concreta) dell’ammissibilità del concorso con la responsabilità extracontrattuale[78], con la rilevante eccezione, secondo una reiterata giurisprudenza, proprio dell’azione contro il vettore marittimo per i danni alle merci trasportate[79], con posizione che, nonostante l’apparente diversa valutazione di autorevole dottrina[80], non sembra smentita dalle affermazioni incidentali contenute nella motivazione di una meno risalente pronunzia della Corte di Cassazione[81].
Si è ritenuto ammissibile il concorso, lì dove il fatto produttivo del danno costituisca sia inadempimento del contratto, sia lesione di un diritto assoluto, come il diritto all’incolumità personale[82], o quello di proprietà[83]. In epoca più recente, lo si è ammesso anche di fronte alla lesione di diritti di credito[84], per il vero, non seguendo sempre linee coerenti[85].
Come accennavo, il concorso di responsabilità è stato escluso in vicende giudiziarie in cui si doveva fare applicazione dell’art. 422 del codice della navigazione del 1942, norma tutt’ora vigente, che era intesa ad introdurre nell’ordinamento italiano una disciplina sulla responsabilità del vettore marittimo equivalente a quella delle Regole dell’Aia nella loro versione originale, sia pure con un adattamento formale[86] e ciò fa sì che le argomentazioni svolte rispetto a ciascuna delle due norme possano valere anche per l’altra.
Per quanto concerne l’ipotesi di concorso fra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana nel trasporto marittimo di merci, occorre ancora distinguere, fra il testo originario (Regole dell’Aia) ed il testo emendato dal Protocollo di Bruxelles del 1968.
Il testo originario della Convenzione non contiene disposizioni che esplicitamente facciano riferimento alla responsabilità extracontrattuale. Anzi, l’art. II fa espresso riferimento al rapporto contrattuale: «[…] le transporteur dans tous les contrats de transport des marchandises par mer sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés». In particolare, apparentemente, l’art. IV della convenzione, che individua i presupposti per l’imputazione dei danni alla merce trasportata al vettore (e alla nave), non contiene alcuna indicazione circa la responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, come già anticipato più sopra, rispetto all’art. 422 del codice della navigazione italiano, che corrisponde all’art. IV della Convenzione nel testo originario, già con una sentenza della Corte di cassazione del 1960, in Italia si è escluso che il vettore risponda «neppure come armatore, dei pericoli eccettuati, e quindi del danno che sia stato provocato da colpa nautica dei suoi dipendenti»[87], con motivazione fondata sull’art. IV, § 2, lett. a, che prevede l’esonero da responsabilità del vettore (e della nave) per «[…] Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire». È stato, infatti, sottolineato che «[l]’assorbimento della responsabilità extracontrattuale nella disciplina uniforme vale […] ad impedire che il modello legale di distribuzione dei rischi del trasporto possa essere vanificato dal ricorso a rimedi di carattere extracontrattuale»[88].
In generale va rilevato come le previsioni dell’art. IV-bis delle regole dell’Aia costituiscano l’espressione di una tendenza ad introdurre meccanismi di canalizzazione dell’imputazione risarcitoria che si rinviene in molte altre convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporti e navigazione, anche in tema di responsabilità extracontrattuale, in funzione della razionale allocazione dei costi assicurativi[89]. A quest’ultimo proposito, il prototipo va indicato, in campo marittimo, nell’art. III, § 4, della convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 in tema di responsabilità civile per spandimento in mare di idrocarburi (c.d. CLC 1969), con il successivo affinamento operato con il protocollo del 1992 (c.d. CLC 1992)[90]; modello più recentemente seguito dalla Convenzione di Nairobi del 18 maggio 2007 sulla rimozione dei relitti (c.d. WRC 2007)[91]. Tuttavia, previsioni analoghe per contenuto e finalità sono rinvenibili anche nel diritto uniforme aeronautico: mi riferisco in particolare all’art. 9 della convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 sui danni a terzi in superficie[92].
Può dirsi, più in generale, che, per quanto riguarda il campo della navigazione marittima l’estensione dei sistemi di canalizzazione della responsabilità è coerente con le disposizioni in tema di soggetti che possono avvalersi delle limitazioni dei crediti marittimi, contenute già nell’art. 6, § 2, della Convenzione di Bruxelles del 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi e nell’art. 1 della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione dei crediti marittimi, per aspetti su cui non incide il Protocollo di Londra del 2 maggio 1996 (LLMC 1996): per la prima, possono avvalersi della limitazione, con il proprietario, anche il charterer, il manager e l’operator, oltre il comandante, i membri dell’equipaggio e gli altri preposti del proprietario, del noleggiatore, del gerente o dell’armatore che agiscono nell’ambito delle loro funzioni. La seconda individua il beneficiario in proprietario, noleggiatore, armatore, armatore gerente e soccorritore, nonché in tutti i soggetti di cui proprietario, noleggiatore, armatore e armatore gerente possano essere chiamati a rispondere. D’altronde, anche i danni alle merci caricate sono suscettibili di essere assoggettate alle limitazioni previste dalla Convenzione di Bruxelles del 1957 [93] e dalla LLMC 1996 [94], così come, in Italia, si è ritenuto che il vettore che fosse al contempo armatore potesse avvalersi della limitazione della responsabilità riconosciuta all’armatore dall’art. 275 cod. nav. per i debiti derivanti da perdita ed avaria delle merci trasportate[95].
All’esigenza di circoscrivere le possibilità di eludere il regime di responsabilità nel trasporto marittimo di merci, attraverso azioni extra-contrattuali rivolte verso soggetti diversi dal vettore, peraltro, prima dell’intervento espresso del legislatore di diritto uniforme, si era fatto fronte anche attraverso l’inserimento nei formulari di specifiche clausole contrattuali, note come «Himalaya», dal nome della nave su cui si era verificato un incidente che aveva creato i presupposti di un’azione del danneggiato contro il comandante: peraltro il caso eponimo riguardava un trasporto marittimo di passeggeri[96]. La formulazione della clausola Himalaya è stata poi modificata e perfezionata nel corso degli anni, sulla base delle esperienze maturate e dell’evoluzione delle tecniche di trasporto, che hanno comportato l’intervento nell’operazione di trasferimento e gestione del carico di soggetti ulteriori rispetto agli operatori tradizionali[97].
Nell’ambito dei soggetti che possono intervenire nell’esecuzione delle obbligazioni a cui è tenuto il vettore, specifica attenzione, nell’ambito del diritto uniforme, è stata riservata a chi esegua in sua vece in tutto o in parte il trasferimento da un luogo ad un altro («vettore di fatto»), dettando previsioni volte ad individuare il soggetto che, in tali situazioni, sia legittimato passivo delle azioni per i danni derivanti dal trasporto (passeggeri e loro aventi causa, nonché aventi diritto al carico). Al di là di quanto si è più sopra richiamato a proposito del dibattito sulla natura dell’azione per i danni, ed in particolare per i danni da morte o lesioni personali subite dal passeggero in conseguenza del trasporto, nella misura in cui la responsabilità vettoriale sia collocata in ambito contrattuale[98], si pone, appunto, l’ulteriore questione della possibilità per il danneggiato di agire (anche) contro chi materialmente abbia eseguito la tratta in cui si sia concretamente verificato il danno[99]. Il prototipo di una disciplina in tal senso, per offrire una maggior tutela ai soggetti danneggiati, è stato dettato, in ambito aeronautico, nel sistema della Convenzione di Varsavia del 1929, con la Convenzione complementare di Guadalajara del 18 settembre 1961 sul vettore di fatto[100], in una direzione che è stata poi seguita nella più recente disciplina uniforme del trasporto aereo, che ne ha recepito il contenuto nella Convenzione di Montreal del 1999 (art. 39 ss.)[101]. Il paradigma era stato, però, sostanzialmente seguito, anche in campo marittimo, per le merci, già con le Regole di Amburgo del 1978 (art. 10) e poi con Regole di Rotterdam del 2009 (che in ragione dell’approccio «door-to-door» fanno riferimento alle performing party)[102] e, per i passeggeri, con la Convenzione di Atene del 1974, fin dal testo originale[103].
La Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l’unificazione di alcune regole in materia di urto, all’art. 10 esclude dall’ambito della sua applicazione i casi che si siano verificati nell’ambito di un rapporto contrattuale, e così, in particolare, nell’esecuzione di un contratto di trasporto[104], con principio che viene interpretato in maniera restrittiva in giurisprudenza, lì dove si richiede che esso vada riferito ai casi in cui l’evento causativo del danno sia specificamente previsto dal contratto[105]: si pensi, ad esempio, all’inserimento in polizza di carico di una clausola «both to blame», in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa.
In campo aeronautico, l’esclusione dell’applicabilità del regime specifico di diritto uniforme per i danni a terzi in superficie, lì dove il danno si fosse verificato nell’ambito di un contratto (di trasporto o di lavoro) era contenuta nell’art. 22 della mai entrata in vigore Convenzione di Roma del 29 maggio 1933 sui danni a terzi in superficie, con soluzione seguita anche dall’art. 25 della successiva Convenzione di Roma del 1952. L’affermazione espressa di un principio di «esclusività dell’azione» è recata nelle due (non vigenti) Convenzioni di Montreal del 2 maggio 2009 sul danno a terzi da interferenza illecita (art. 29) e sul danno a terzi da rischio generale (art. 12).
Non sembra privo di interesse sottolineare come in alcune legislazioni nazionali, per altre modalità di trasporto, evidentemente perché ad essere avvertita come parte debole del rapporto non è il creditore della prestazione di trasporto, ma colui che la esegua, in tutto o in parte per conto del vettore contrattuale, si sia addivenuti ad una soluzione di segno opposto, prevedendo una legittimazione passiva del committente rispetto alle azioni del subvettore per i crediti derivanti dal subtrasporto (oltre che per i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione della prestazione di trasporto)[106].
La previsione in tema di estensione dei regime di eccezioni e limitazioni introdotto nella Convenzione di Bruxelles del 1924 sul trasporto marittimo di merci dal Protocollo del 1968 è l’estensione di una più generale tendenza alla definizione del rischio che caratterizza attività imprenditoriali ritenute meritevoli di particolare attenzione da parte del legislatore, anche in relazione alla necessità di reggere la concorrenza di chi operi in quello stesso mercato potendosi avvalere di quei benefici[107]; appare evidente che risponde a quella medesima logica anche l’adozione di meccanismi che neutralizzino l’elusione di esoneri e limiti quantitativi e qualitativi del risarcimento e, peraltro, come è stato convincentemente rilevato, contribuisce a sdrammatizzare la contrapposizione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, che per tanto tempo ha caratterizzato il dibattito giuridico[108]. Non sono isolate le voci che, nella scia di tesi già autorevolmente formulate in passato[109], indicano una tendenza alla convergenza fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale[110], o, quantomeno (pur sottolineando le persistenti «note di differenziazione»), rilevano che «[…] il distacco tra le due figure risulta ormai sensibilmente ridimensionato»[111]; in quest’ottica, si è sottolineata la specularità di soluzioni adottate dal legislatore in ambito contrattuale ed extracontrattuale, richiamando, fra l’altro il significativo esempio della responsabilità del vettore di persone, ai sensi dell’art. 1681 c. civ., rispetto al regime della responsabilità per la circolazione di veicoli senza guida di rotaia, di cui all’art. 2054 c. civ., ormai pacificamente applicabile in favore del terzo trasportato, a prescindere dal rapporto in base al quale si trova a rivestire il ruolo di passeggero[112]. Del resto, come è stato efficacemente rilevato, la questione di base è quella «[…] se non sia giunto il momento di superare l’antica dicotomia tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana», con il corollario che, se si procedesse in tale direzione, «[…] non avrebbero più senso le sottili disquisizioni in ordine all’ammissibilità del cumulo»[113].
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Il contributo esamina il dibattito sulle azioni non contrattuali nell’ambito del diritto dei trasporti, con particolare attenzione al trasporto marittimo di merci, e alle previsioni normative e alle clausole contrattuali finalizzate ad evitare che, ricorrendo ad esse, possa eludersi la normativa applicabile in tema di esoneri e limitazioni quantitative e qualitative del risarcimento. Attraverso questa indagine si ha la conferma dell’osmosi fra regimi di diritto uniforme nel campo della navigazione e dei trasporti individuata dalla migliore dottrina giuridica specialistica.
The paper examines the debate on non-contractual claims in the field of transport law, focusing on international conventions on carriage of goods by sea and legal provisions and contractual clauses meant to prevent bypassing the applicable legislation on exemptions and quantitative and qualitative limitations of compensation. This survey lends supports to the view of a process of osmosis between uniform law regimes in the field of shipping and transport as identified by the most authoritative legal doctrine.
[Per la pubblicazione degli articoli della sezione “Contributi” si è applicato, in maniera rigorosa, il procedimento di peer review. Ogni articolo è stato valutato positivamente da due referees, che hanno operato con il sistema del double-blind]
* Il presente lavoro costituisce lo studio preliminare alla relazione svolta in lingua inglese («Carriage of goods by sea and non-contractual claims») presso l’Università di Lisbona, nell’ambito delle «V Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo» (27/29 novembre 2024).
[1] Si tratta, del resto, di un tema che ha ampiamente suscitato l’interesse degli studiosi di diritto comparato, tanto da essere argomento di studi anche di carattere monografico: cfr. P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), Padova 1989.
[2] Cfr., da ultimo, per una sintesi sul punto V. CORONA, Il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto. Opzioni esegetiche e soluzioni di diritto uniforme, Napoli 2023, 17.
[3] Rileva G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, ed. II, Padova 1999, 233: «[…] se fossero eliminate legislativamente le differenze di regime in tema di prescrizione, il problema in esame sarebbe destinato a perdere di importanza»; v. anche F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, Milano 1993, 161.
[4] Va subito ricordato che l'azione extracontrattuale richiede di assolvere un onere probatorio da assolvere notevolmente più gravoso rispetto a quella contrattuale: con riferimento al sistema italiano, cfr. G. ANZANI, Il riparto dell’onere probatorio nelle due specie di responsabilità civile, in Riv. trim. civ. 2017, 229, ivi, 245. Per quanto concerne l’ambito della navigazione e dei trasporti, cfr. A. ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, in Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, a cura di R. Tranquilli Leali, E.G. Rosafio, Milano 2011, 25, ivi, 29. In generale, cfr. C. ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contr. Impr. 1996, 642.
[5] Soggetto della cui condotta, alla stregua dei principi generali, il debitore comunque risponderebbe (per l’Italia, cfr. art. 1228 c. civ.; d’altronde analogo principio è affermato per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2049 c. civ.): «[…] chi organizza una certa attività prende in carico il relativo rischio, a prescindere dall’autonoma responsabilità di chi, a diverso titolo, abbia collaborato nell’interesse dell’organizzatore-preponente» (così: M. FRANZONI, L’illecito, I, ed. 2, Milano 2010, 787). Sulla nozione (da intendersi in senso ampio) di «preposto» del vettore, v. per tutti: M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e responsabilità, Cagliari 2005, 26 ss.
[6] In tema, v. J. RAMBERG, The Law of Carriage of Goods. Attempts at Harmonization, in Eur. Transp. Law 1974, 1, ivi, 29. Per ulteriori riferimenti: M.M. COMENALE PINTO, La nozione di servant or agent, in La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a cura di L. Tullio, Napoli 2006, 285, ivi, 298 ss.; M. COMUZZO, Gli independent contractors, in Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, a cura di R. Tranquilli Leali e E.G. Rosafio, Milano 2011, 635, ivi, 636; M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e responsabilità, cit., 38 ss. Sui dubbi relativi all’estensione dell’ambito di esoneri e limitazioni ai sensi dell’art. IV-bis delle Regole dell’Aia-Visby, generalmente esclusa, v. infra, § 2.
[7] Infra, §§ 2, 3, 7 e 8. In generale, anche per riferimenti: M.M. COMENALE PINTO, La disciplina nazionale e quella internazionale del contratto di subtrasporto stradale, in Riv. dir. nav. 2017, 417, ivi, 434 ss.
[8] Su tale terminologia, v. C. ROSSELLO, Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nuove leggi civ. comm. 1985, II, 317 ss. Alla distinzione fanno riferimento, fra gli altri: V. CORONA, Il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto. Opzioni esegetiche e soluzioni di diritto uniforme, cit., 63 ss.; A. ANTONINI, Il concorso di responsabilità in materia di trasporto, in Resp. civ. prev. 2008, 5, ivi, 7.
[9] La questione era stata ampiamente trattata da F.C. VON SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, V, trad. di V. Scialoja, Torino 1893, 236 ss. (§§ 231 ss.), che dava atto (ivi, 236 s.) di quella diversità di opinioni che già nella dottrina della sua epoca si era formata sul tema: «Nella teorica della concorrenza delle azioni spesso i moderni scrittori tanto dissentono l’uno dall’altro, che appena si crederebbe che da essi sia trattato un medesimo oggetto. La diversità qui concerne non solamente, come in molte altre teoriche, i risultati della ricerca, e quindi la soluzione della questione, ma il significato e l’estensione della questione stessa»; in tema, v. P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), cit., 7 ss. Sul dibattito relativo all’interpretazione di un frammento di Paolo nel Digesto, relativo al concorso di azioni, e per una proposta di soluzione, cfr. F. SERAFINI, Della concorrenza dell'azione della legge Aquilia colle azioni contrattuali. Saggio di interpretazione della l. XXXIV § Il Dig. De obligationibus et actionibus, in Arch. giur. XVIII, 1877, 111 ss.
[10] Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Noviss. Dig. it., XV, Torino s.d. (ma 1968), 670, ora in Responsabilità civile e danno, Torino 2010, 94 (a cui si riferisca la citazione), ivi, 108 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, ed. III, Milano 2021, 538. In tema, da ultimo: G. ANZANI, L'«ingiustizia del danno» in una relazione qualificata. Per un nuovo confine tra le due specie di responsabilità, Pisa 2023, 113. V. però G. GABRIELLI, Inadempimento ed illecito extracontrattuale: la pretesa inammissibilità di modificazione del titolo della domanda risarcitoria, in Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli, Il Diritto civile tra principi e regole, II, Milano 1998, 397, ivi, 401 ss.
[11] Sulla ricorrenza dell’astratta affermazione nella nostra giurisprudenza dell’ammissibilità in generale di concorso di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale, e sui limiti in cui vada intesa, cfr. C. ROSSELLO, Brevi rilievi sugli orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Dir. maritt. 1986, 605. A rigore, parlare di «cumulo» o di «concorso» delle azioni contrattuali ed extracontrattuali, come pure si usa fare, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, può essere fuorviante, se non improprio: «[…] in realtà in questi casi la giurisprudenza può accordare la legittimazione ad agire in via alternativa a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e in conseguenza di ciò il danneggiato sceglierà tra le due la via più vantaggiosa, ma non potrà ovviamente cumularle (cfr. R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, cit., 110 s.). Anche se potrà, non avendo conseguito un determinato vantaggio con l'esercizio di una delle due azioni, perseguirlo con l'altra (ed è a riguardo di questa ipotesi che si rinviene l'uso del termine “cumulo”)»: così G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur., XXVI, Roma 1990, 1. Cfr. G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, in Resp. civ. prev. 1984, 36; D.M. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana. Soluzioni empiriche e coerenza del sistema, ed. II, Padova 2013, 9; R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (atti dell’incontro sul danno svolto il 5 maggio 1983 presso la sede dell’Istituto di studi giuridico della Facoltà di economia e commercio dell’Università di Genova), a cura di G. Visintini, Milano 1984, 155. Più scettica, sul punto, la posizione sulla terminologia di P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), cit., 8 (che, del resto, fa appunto ricorso al termine «cumulo» nel titolo della sua opera dedicata all’argomento, e riferisce il rapporto con il lessico francese e tedesco: 7 ss.). A quest’ultimo A. si rinvia in generale per riferimenti alle discussioni terminologiche (op. cit., 8 s.).
[12] Non a caso, a proposito dell’inquadramento in ambito contrattuale delle pretese della parte danneggiata (questione su cui v. infra, § 5), già un secolo fa, con rilievo, tuttavia, sostanzialmente attuale, si era osservato che «la questione ardente è quella dei trasporti» (A. SACCO, Colpa contrattuale e aquiliana. Concorso o incompatibilità, in Mon. trib. 1926, 801, ivi, 803; enfasi nell’originale). E quella del vettore è riconosciuta come una delle tre ipotesi “classiche” di concorso e cumulo di responsabilità (insieme a responsabilità del medico e responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore dipendente): cfr. D.M. FRENDA, Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana. Soluzioni empiriche e coerenza del sistema, cit., 139 ss. Per l’ammissibilità dell’azione extracontrattuale del compratore, per una vendita a cui fosse seguita la consegna fraudolenta di merce diversa da quella pattuita (si lamentava la «sostituzione di acqua colorata con feccia nei recipienti, in luogo del vino e dei liquori contrattati», v. Cass. Torino, 17 dicembre 1898, in Foro it. 1899, I, 926, con lunga nota critica (senza titolo) di C.F. GABBA, che peraltro riassume il dibattito sul concorso di azioni di quella epoca.
[13] Si tratta di questione particolarmente rilevante nella materia di cui ci stiamo occupando. In effetti, a ben guardare, potrebbe non essere corretta persino la contrapposizione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o aquiliana, in relazione alle categorie gaiane o giustinianee (infra, § 11 e sub nt. 108). D’altra parte, il problema dell’individuazione delle categorie giuridiche si riflette potenzialmente anche sull’individuazione della legge applicabile: con riferimento specifico alle problematiche del trasporto di persone, v. a suo tempo L. FERRARI BRAVO, Les rapports entre les contrats et les obligations délictuelles en droit international privé, in Recueil des cours, Académie de droit international, III, 1975, t. 146, 343, ivi, 400 ss. E sulle difficoltà che il concorso di responsabilità pone rispetto al diritto internazionale privato, v. anche M. GESTRI, Alcune questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 1988, 53 ss.
[15] Problema, questo, che indusse a ipotizzare già prima della Seconda guerra mondiale la costituzione di una Corte internazionale anche per la risoluzione di questioni di diritto privato, che eventualmente coinvolgessero l’applicazione di diritto uniforme (per una rassegna di proposte, v. H. DRION, Towards a Uniform Interpretation of the Private Air Law Conventions, in Journ. Air Law Comm. 19, 1952, 423, ivi, 427 s.). Il riferimento più noto è al progetto preliminare presentato dal giurista francese Albert Gouffree de la Pradelle alla XXXVIII conferenza dell’International Law Association, svoltasi a Budapest nel 1934). La riflessione sul punto era seguita nel Secondo dopoguerra. In quel solco si pone O. RIESE, Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié (traduzione in lingua francese della relazione introduttiva della sessione inaugurale delle Giornate di diritto comparato di Treviri del 1961), in Rev. internat. droit comp. 1961, 717. Qualche passo più concreto era stato intrapreso da chi auspicava l’istituzione di una Corte internazionale votata alle decisioni in materia di diritto della navigazione, se non di diritto aeronautico, e la prospettiva venne presa in considerazione (senza altro esito che non una raccomandazione al Consiglio e al Comitato giuridico dell’ICAO di studiare la questione) dalla Conferenza diplomatica di Roma del 1952, che adottò la Convenzione sulla responsabilità per danni a terzi in superficie, e di ciò dava atto P. CHAUVEAU, Rapport sur la création d'une cour internationale pour la solution des difficultés nées de l’interprétation et de l’application des conventions internationales en matière de droit aérien, in Rev fr. dr. aér. 1955, 465, nel presentare a sua volta all’International Law Association un avant-projet di convenzione in materia (ivi, 475). Sulle difficoltà di raggiungimento di un siffatto obiettivo, v. A. GIANNINI, Sulla istituzione di una corte internazionale marittima ed aeronautica, in Dir. maritt. 1953, 965 ss.; P.H. SAND, The International Unification of Air Law, in Law and Contemporary Problems 30, 1965, 400, ivi, 422. Ma la questione della necessità di dare interpretazione uniforme al diritto uniforme (in qualche maniera considerata dal legislatore italiano nell’art. 2, comma 2, della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) è stata oggetto di costante attenzione nella letteratura specialistica: v., ex plurimis, F. BERLINGIERI JR., The need for uniformity in contracts for carriage by sea, in Dir. maritt. 1976, 1; ID., Uniformità e armonizzazione del diritto marittimo (con riferimento specifico anche alle problematiche aperte dalle tecniche di recepimento nazionale), in Dir. comm. internaz. 2012, 445, ivi, 449 ss.; S.M. CARBONE, L'internazionalità e la specialità delle fonti del diritto della navigazione del terzo millennio, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A. Antonini, I, Princìpi - Soggetti - Beni – Attività, Milano 2007, 15, ivi, 21. In generale v. S. BARATTI, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova 1986, spec. 62 ss. Cfr. anche E. DU PONTAVICE, L'interprétation des conventions internationales portant loi uniforme dans les rapports internationaux, in A.A.S.L. 1982, 2, ivi, 16 ss.; S. LA CHINA, Diritto marittimo: l'accidentata via per l'uniformità, in Dir. maritt. 2010, num. spec. Scritti in onore di Francesco Berlingieri, 635, ivi, 640. A suo tempo, v. (in lingua francese), W. ZANNINI, Questioni sull'uniformità di interpretazione del diritto uniforme, rapporto italiano alla VII riunione per lo studio delle questioni di diritto internazionale della Union Internationale des Magistrats (Tunisi, 5-8 aprile 1970), in Riv. dir. int. priv. proc. 1971, 336. Nella letteratura portoghese, con riferimento specifico alle questioni in esame, cfr. N.M. CASTELLO-BRANCO BASTOS, A disciplina do contrato de transporte internacional de mercadorias por mar, Coimbra, 364 ss.
[16] Cfr. R. LUZZATTO, Metodi di unificazione del diritto marittimo e interpretazione del diritto uniforme, in Dir. maritt. 1999, 1.
[17] Cfr. art. 267 TfUe.
[18] Una previsione in tal senso si rinviene nell’art. 53, § 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo: («[…] this Convention shall similarly be open for signature by Regional Economic Integration Organisations»; in tema, v. M. BRIGNARDELLO, Problematiche relative alla firma e alla ratifica della Convenzione di Montreal del 1999 da parte della Comunità europea, in Dir. maritt. 2001, 3, ivi, 18 ss.). Per quanto concerne il trasporto marittimo, nella medesima direzione dispone l’art. 93 delle c.d. «Regole di Rotterdam», su cui v. infra in questo paragrafo. Varie sono le decisioni della Corte sull’interpretazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune regole in materia di trasporto aereo: cfr. C. giust. UE, 22 ottobre 2009, causa C-301/08, Bogiatzi c. Deutscher Luftpool et alii, ECLI:EU:C:2009:649; C. giust. UE 6 maggio 2010, causa C-63/09, Walz c. Clickair S.A., ECLI:EU:C:2010:251, in Riv. dir. nav. 2011, 267, con nota di N. LIBERATOSCIOLI, Nel caso di perdita dei bagagli, il massimale di responsabilità del vettore aereo comprende i danni sia materiali sia morali, ivi, 274 (con riferimento a tale ultima decisione, v. anche J.-P. TOSI, La Convention de Montréal sur la responsabilité du transporteur aérien relève de la compétence interprétative de la CJUE. En totalité?, in Rec. Dalloz, 2010, 1762; R. RUEDA VALDIVIA, Axel Walz c. Clickair, S.A.: ¿Voluntad de asegurar una interpretación uniforme del Convenio de Montreal en la UE o protección de los intereses de las compañías aéreas comunitarias en tiempos de crisis?, in Diario La ley, 2010, n. 7435, 1); C. giust. CE, 17 febbraio 2016, causa C-429/14, Air Baltic c. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, ECLI:EU:C:2016:88, in Riv. dir. nav. 2016, 277, con nota di M.M. COMENALE PINTO, In tema di danno risarcibile nel trasporto aereo internazionale e di legittimazione a farlo valere, ivi, 287; C. giust. UE, 12 aprile 2018, causa C-258/16, Finnai Oyj c. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, ECLI:EU:C:2018:252, in Dir. trasp. 2019, 132, con nota di D. BOCCHESE, La Corte di giustizia si pronuncia sulla forma dei reclami per i danni ai bagagli consegnati nel trasporto aereo, ivi, 137; C. giust. UE 19 dicembre 2019, causa C-532/18, G.N. c. Z.U., nella sua qualità di liquidatore della Niki Luftfahrt GmbH, ECLI:EU:C:2019:1127; C. giust. UE, 12 maggio 2021, causa C-70/20, Y.L. c. Altenrhein Luftfahrt GmbH, ECLI:EU:C:2021:379.
[19] Conf., con specifico riferimento alla questione del concorso, E.G. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale, in La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, cit., 255, ivi, 257 s.
[20] Sulla questione va fatto riferimento al pensiero di Gustavo Romanelli, che evocava la «reciproca influenza e di osmosi» fra testi di diritto uniforme: G. ROMANELLI, Il trasporto, in Dir. maritt. 1983, 120, ivi, 125, sviluppando la tesi espressa in scritti precedenti: ID., Diritto aereo, diritto della navigazione e diritto dei trasporti, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1975, 1331. V. anche: ID., Principi comuni del diritto uniforme dei trasporti, in Scintillae juris. Studi in memoria di Gino Gorla, II, Dialogo tra ordinamenti, diritto dei commerci e diritto europeo. Iura Naturalia e diritti fondamentali, Milano 1994, 1315. Si deve, ovviamente, tenere adeguatamente conto delle specificità di ciascuna modalità di trasporto, e delle implicazioni del progresso tecnologico che le caratterizzano. Con riferimento alla disciplina del trasporto di merci, cfr. J. RAMBERG, The Law of Carriage of Goods. Attempts at Harmonization, cit., 10 ss. (che tuttavia mette anche in evidenza le difformità di disciplina: ivi, 13 ss.).
Come puntualizzò Amedeo Giannini, in un contesto in cui si occupava di limitazioni risarcitorie, nella comparazione fra disciplina della responsabilità nel trasporto stradale ed in quello ferroviario, partendo dall’auspicio di una convergenza fra i rispettivi regimi legali: «[…] per quanto convenga uniformare il regime giuridico del traffico stradale non si può disconoscere che le esigenze del traffico su strada ferrata sono notevolmente diverse da quelle su strada ordinaria e su questa le esigenze del traffico meccanico non si possono considerare come uguali a quelle del traffico a trazione animale» (A. GIANNINI, Il contratto di trasporto internazionale automobilistico di merci, in Riv. dir. comm. 1956, I, 392, ivi, 400).
[21] Cfr. F. BERLINGIERI JR., La polizza di carico e la Convenzione internazionale di Bruxelles 25 agosto 1924, Genova 1932, 97 ss. sulle vicende che condussero all’adozione della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, che aveva tenuto conto dell’elaborazione nei lavori del Comité Maritime International (CMI) che aveva proseguito nell’attività intrapresa della Association for the reform and the codification of the Law of Nations (che, nel 1895, aveva acquisito l’odierna denominazione di International Law Association), fin dalla conferenza di Lisbona del 1882, sulle clausole di irresponsabilità imposte dall’industria marittima nei traffici oceanici, nonché sull’adozione dell’Harter Act degli Stati Uniti d’America del 1893. Nella letteratura meno risalente, v. M.F. STURLEY, The history of the Hague Rules and the United States Carriage of Goods by Sea Act, in Dir. maritt. 1991, 3 ss., nonché C. LEGROS, Évolution de la réglementation internationale du transport maritime de marchandises: «du Harter Act de 1893 aux Règles de Rotterdam de 2008», in ADMO 2015, 421. Sullo specifico contributo del CMI v. O. MANCE, International Sea Transport, London 1945, 5 ss.; sulla storia dell’organizzazione cfr. F. BERLINGIERI JR., Il Comité Maritime International. Le sue origini, la sua storia, il suo futuro, in Dir. maritt. 1979, 148; L. FRANCK, Les origines du Comité maritime international, in Studi in onore di Francesco Berlingieri, Roma 1934, 215; A. LILAR, L'unification internationale du droit maritime, testo della conferenza svolta a Roma, il 18 aprile 1955, presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, in Riv. dir. nav. 1955, I, 3, ivi, 7 ss.; L. SCOTT, C. MILLER, The Unification of Maritime and Commercial Law through the Comité Maritime International, in ILQ 1947, 482 ss. La genesi del testo di diritto uniforme dà conto della denominazione usuale della convenzione («Hague Rules»; «Regole dell’Aia»): sulla base del testo adottato dall’International Law Association nella conferenza di Bruxelles del 1921 (su cui C.R. DUNLOP, The Hague Rules, 1921, in J. Comp. Leg. 1922, 24, ivi, 27 ss.): cfr. F. REYNOLDS, The Hague Rules, the Hague-Visby Rules, and the Hamburg Rules, in Australian and New Zealand Maritime Law Journal 1990, 16.
[22] Anche qui si è fatto riferimento al concetto di osmosi. Si è parlato, a questo proposito, infatti, di «procedimento osmotico tra diritto nazionale e diritto uniforme», sottolineando come si trattasse di metodologia seguita dal legislatore anche in altri ambiti normativi, facendo l’esempio del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, recante «Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario», «che […] ha, nella sostanza, riprodotto nell'ordinamento interno il contenuto della Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, cui era stata data esecuzione con il precedente regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130» (così E.G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul nuovo regime legale, Milano 2007, 9 s., seguendo uno spunto di G. ROMANELLI, Le norme regolatrici del trasporto aereo internazionale nell'ordinamento italiano, in Riv. dir. nav. 1954, II, 167, ivi, 178 sub nt. 40). Si tratta di soluzione diversa da quella del rinvio ad una specifica norma, seguito, fra l’altro nel sistema euro-unitario, a proposito del trasporto aereo di passeggeri, con il reg. (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come emendato dal reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002, ed a proposito del trasporto marittimo di passeggeri con il reg. (CE) n. 392/2009 del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente che richiamano, rispettivamente, norme della già richiamata Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, e della Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, come modificata dal Protocollo di Londra del 1° novembre 2002 (c.d. «PAL 2002»). Il codice della navigazione, a seguito della riforma della «parte aeronautica» del 2005/2006 (d.l. 9 maggio 2005 n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151), ha optato per la soluzione del c.d. «rinvio dinamico», ovvero per il rinvio generico alle «norme internazionali» e (per il trasporto di persone) «alle norme comunitarie», che siano «in vigore nella Repubblica» (su tale tecnica legislativa nel campo dei trasporti, v. per tutti E.G. ROSAFIO, Il trasporto aereo di cose. Riflessioni sul regime legale, cit., 23 ss.; sul reg. (CE) 2027/1997, come modificato dal reg. (CE) 889/2002, v. F. TAMBURINI, Le novità introdotte dal reg. (CE) n. 889/2002 e le ragioni connesse alla sua adozione, in Dir. trasp. 2003, 831 ss.; sul reg. (CE) 392/2009, v. in generale M. LOPEZ DE GONZALO, La responsabilità del vettore marittimo di persone dal Codice della Navigazione al Regolamento (CE) 392/2009).
[23] Anche tale Protocollo è stato frutto dell’elaborazione del CMI, che si era riunito nella cittadina svedese di Visby, sull’isola di Gotland, nel Mar Baltico, che è entrata nella denominazione, in omaggio al ruolo che tale località ebbe in epoca medioevale, nell’ambito della Lega Anseatica, fra l’altro anche con l’emanazione di una disciplina dei traffici marittimi che ebbe una considerevole diffusione (cfr. P. MANCA, Commentario alle convenzioni internazionali marittime, II, Milano 1975, 304 ss.; R. CLERICI, Sull'entrata in vigore delle nuove regole uniformi relative alla polizza di carico, in Riv. dir. int. priv. 1986, 21, sub nt. 3; sull’importanza dell’antico diritto marittimo di Visby, o Wisby, secondo altra denominazione, nella scia del giudizio di Grozio (H. GROTIUS, Florum sparsio ad ius Iustinianeum, Amsterdam 1643, 138, che comparava la diffusione di tale testo nei mari del Nord, a quella che aveva avuto la lex Rhodia nell’Egeo – rectius, dice l’autore, nel Mar Icario –, o i Rôles d'Oléron nelle Gallie): J.-M. PARDESSUS, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, I, [Paris] 1828, 425 (introduzione dell’XI capitolo «De la Compilation vulgairement connue sous le nom de Droit maritime de Wisby»); D. GAETA, Le fonti del diritto della navigazione, Milano 1965, 79; G.S. POTTER, The Sources, Growth and Development of the Law Maritime, in The Yale Law Journal XI, 1902, 143, ivi, 148 s.).
[24] Protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979, finalizzato esclusivamente a sostituire alla quantificazione dei limiti risarcitori in sterline-oro una computazione in diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale, secondo una tendenza che è stata seguita in generale per gli strumenti di diritto uniforme nel campo dei trasporti che contemplavano limitazioni, dopo la sospensione della conversione in oro del dollaro statunitense, alla stregua degli Accordi di Bretton Woods del 22 luglio 1944, istitutivi del Fondo Monetario Internazionale, che aveva comportato il venir meno di un valore ufficiale di tale metallo (sui prodromi della vicenda, v. F. CATALANO, Dagli Accordi di Bretton Woods alla crisi del Sistema Monetario (1944-1971), in Il movimento di liberazione in Italia, 1971, 3; L. RONCHETTI, Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici, Napoli 2007, 3 ss.; T. TREVES, La riforma del Fondo monetario internazionale, in Studi in onore di E.T. Liebman, IV, Milano 1978, 3205 ss. Più recentemente: A. COMBA, Fondo Monetario Internazionale, in Enc. dir. Annali, IV, Milano 2011, 535 ss.). Sul quadro degli emendamenti volti ad adeguare la commisurazione delle limitazioni al diritto speciale di prelievo recate dalle convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporti, cfr. in senso critico E. DU PONTAVICE, À la recherche d'une unité de compte universelle pour les conventions internationales de droit privé sur la responsabilité, in ADMO 1982, 39 ss. e ADMO 1983, 53 ss.; più conciliante appare, invece, R. TRANQUILLI LEALI, Vantaggi ed eventuali correttivi dei limiti espressi in diritti speciali di prelievo, in Il limite risarcitorio nell'ordinamento dei trasporti. Profili sistematici e problematiche attuali, atti del convegno (Modena, 2-3 aprile 1993), Milano 1994, 321 ss. Può già anticiparsi che la questione dei limiti risarcitori e della loro commisurazione è, come si vedrà, strettamente collegata a quella dell’ammissibilità dell’azione extracontrattuale nell’ambito di un rapporto contrattuale.
[25] L'Italia ha denunziato il testo-base del 1924, nel ratificare i Protocolli del 1968 e del 1979, alla stregua delle leggi di autorizzazione: rispettivamente, l. 12 giugno 1984, n. 243 e l. 12 giugno 1984, n. 244. Ai sensi dell'art. X della Convenzione emendata, l'Italia ha dichiarato ai fin dell'applicazione come Stati contraenti tutti gli Stati parte della sola Convenzione del 1924, sia gli Stati parte della Convenzione come emendata da uno o da entrambi i Protocolli del 1968 e del 1979: sulla ratifica italiana, v. L. TULLIO, Responsabilità del vettore nel trasporto di cose, in Trattato breve di diritto marittimo, a cura di A. Antonini, II, I contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del vettore, Milano 2008, 155, ivi, 162.
[26] Sulla disomogeneità delle ratifiche, cfr. F. BERLINGIERI JR., Uniformità e armonizzazione del diritto marittimo, in Riv. comm. internaz. 2012, 445, ivi, 450; sul contesto v. M.T. bonavia, La disciplina uniforme del trasporto marittimo internazionale di cose nella dinamica processuale e nella individuazione del regime applicabile, in Riv. comm. internaz. 2014, 825, ivi, 836 ss. In realtà, il quadro complessivo della vigenza del sistema delle «Regole dell’Aia» è oltremodo complesso e, d’altro canto, nemmeno è desumibile sic et simpliciter dallo stato delle ratifiche, specialmente tenendo conto del rilievo assunto dalle clausole «Paramount» di criterio di collegamento ai fini dell’applicazione, ai sensi dell’art. X, lett. c, nel testo (cfr. S.M. CARBONE, Autonomia privata e forza «espansiva» del diritto uniforme dei trasporti, in Dir. maritt. 2006, 2053, ivi, 2054 ss.).
[27] Si tratta dell’espressione della tendenza del diritto uniforme «[…] a disciplinare sistematicamente la responsabilità del vettore» (così, con riferimento alle estensioni dei limiti risarcitori: G. SILINGARDI, L'istituto del limite risarcitorio nella disciplina uniforme sul trasporto di cose aereo, su strada e per ferrovia, in Dir. trasp. I, 1989, 45, ivi, 60).
[28] Come osserva M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e responsabilità, cit., 130, sub nt. 1, sembra «[…] singolare che il diritto aeronautico, largamente modellato sul diritto marittimo, in questa occasione assuma la funzione di pioniere. Peraltro, si deve considerare l'origine marittima della clausola Himalaya dalla quale è derivata l’attuale normativa». Sulla clausola «Himalaya», infra, § 8. Sulla disciplina nella Convenzione di Montreal (e per riferimenti al quadro pregresso), da ultimo: M.M. COMENALE PINTO, E.G. ROSAFIO, Article 30. Servants, Agents – Aggregation of Claims, in The Montreal Convention. A Commentary, a cura di G. Leloudas, P.S. Dempsey, L. Chassot, Cheltenham 2023, 360 ss.
[29] La globalità ed onnicomprensività del limite vale anche ad evitare superamenti attraverso le azioni di più soggetti danneggiati (cfr., con riferimento all'art. 12 conv. PAL 2002, C. PERRELLA, Convenzione di Atene e Regolamento (Ce) 392/2009: Alcune questioni aperte in materia di risarcimento di danno alla persona, in Dir. maritt. 2012, 812, ivi, 816).
[30] A. DANI, Persone che possono beneficiare del limite, in Dir. maritt. 1986, 579, ivi, 584; N.M. CASTELLO-BRANCO BASTOS, A disciplina do contrato de transporte internacional de mercadorias por mar, cit., 383; M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e responsabilità, cit., 35.
[31] V., in generale, E.G. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale, cit., 256 s., nonché, con riferimento al tema in esame, infra, § 3.
[32] Dopo che la l. 25 gennaio 1983 n. 40 aveva già autorizzato la ratifica delle Regole di Amburgo, con le successive leggi 12 giugno 1984 n. 243 e n. 244 vennero autorizzate le ratifiche, rispettivamente, del Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del Protocollo di Bruxelles del 21 dicembre 1979.
[33] Per l’esame e confutazione delle ragioni che avrebbero indotto alla cautela rispetto alla ratifica delle Regole di Amburgo, certamente meno favorevoli all’industria del trasporto marittimo di quanto non siano le Regole dell’Aia o le Regole dell’Aia Visby: L. TULLIO, L’insuccesso delle Regole di Amburgo: approccio di analisi economica, in Studi in onore di Umberto Leanza, III, Napoli 2008, 1825. Come rilevava (con considerazione ancora attuale) S. ZUNARELLI, Trasporto marittimo di cose (responsabilità del vettore nel), in Diritto della navigazione, a cura di M. Deiana, Milano 2010, 513, ivi, 514, «La convenzione in parola è entrata in vigore il l° novembre 1992, ma non ha raggiunto gli ambiti di operatività sperati, risultando a tutt’oggi ratificata solo da un limitato numero di stati (per lo più stati in via di sviluppo, che erano stati i principali fautori della sua adozione) ed ha, pertanto, solo marginalmente preso il posto della precedente Convenzione di Bruxelles del 1924)».
[34] S. ZUNARELLI, Trasporto marittimo di cose (responsabilità del vettore nel), cit., 521, con riferimento al momento in cui scriveva, si limitava ad annotare che sarebbe stato difficile prevedere quando la Convenzione in questione avrebbe potuto entrare in vigore, direi che il quadro non è cambiato.
[35] Sic et simpliciter di «tentativo fallito» parla M. BRIGNARDELLO, Il trasporto multimodale, in Dir. maritt. 2006, 1064, ivi, 1065 (che tuttavia pone in luce il ruolo di modello assunto dalla stessa Convenzione per alcune legislazioni nazionali).
[36] L’ultima categoria menzionata copre anche le ipotesi di soggetti che non siano dipendenti del vettore (magari perché alle dipendenze di una società di crew management, con ipotesi che, ove operasse in tal senso, in Italia non sembrerebbe ammissibile). Sul crew management, v. S. BEVILACQUA, Liberalizzazione e flessibilità del mercato del lavoro marittimo: le agenzie di lavoro e l’arruolamento dell’equipaggio, in Giureta 2004, www.giureta.unipa.it/2004/lavoro_marittimo.htm; E. MONZANI, «Crew managers» e «Manning agencies», in Dir. maritt. 2004, 669. Sui limiti dell’attività rispetto al diritto italiano, cfr. App. Campobasso, 1° aprile 2011, in Dir. maritt. 2012, 917.
[37] È stato osservato che sulla base di tale previsione, ci si troverebbe a fronteggiare un quadro analogo a quello segnato definito dalle regole dell’Aia prima dell’adozione del protocollo del 1968: A. VON ZIEGLER, Liability of the Carrier for Loss, Damage or Delay, in The Rotterdam Rules 2008. Commentary to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, a cura di A. von Ziegler, J. Shelin, S. Zunarelli, Alphen aan den Rijn 2008, 93, ivi, 119.
[38] Ad esempio I. ARROYO, Le regole di Rotterdam: quale esito?, in Riv. dir. nav. 2011, 3, ivi, 11, ne lamenta l’eccessiva complessità, che deriverebbe «[…] dalla pessima redazione, dall’elevato indice di soluzioni adottate per mero compromesso politico, dal desiderio di trattare aspetti irrilevanti, ancor meno in un testo con vocazione di unificazione internazionale […]», e menziona una serie di articoli, fra cui appunto l’art. 19, sui quali chiosa (ivi, 12) «[…] pochi potranno non qualificarli oscuri e confusi».
[39] Sulla crescente difficoltà, rispetto al passato, di raggiungere accordi fra Stati sui testi, testimoniata dalla lunghezza dei tempi di negoziazione, ed anche dalla maggior frequenza di previsioni di ammissibilità di riserve, e dal non raro effettivo ricorso ad esse: cfr. J.S. GRIGGS, Choose your instrument – Have we seen the last international convention?, in Dir. maritt. 1999, 104 ss.
[40] Per «maritime performing party» si intende, come si legge nelle definizioni, di cui all’art. 1, § 7, un soggetto che esegua o si obblighi ad eseguire una qualsiasi delle prestazioni cui è tenuto il vettore nel periodo compreso tra l'arrivo delle merci al porto di caricazione della nave e la loro partenza dal porto di scaricazione della nave, ivi compreso il terrestre che operi o si impegni ad operare esclusivamente in un'area portuale.
[41] S. BAUGHEN, Terminal operators and liability for cargo claims under English law, in Carriage of Goods by Sea, Land and Air. Unimodal and Multimodal Transport in the 21st Century, a cura di B. Soyer, A. Tettenborn, Abingdon 2014, 267, ivi, 284; PH. DELEBECQUE, La parte ejecutante marítima: obligaciones y responsabilidad, in Las Reglas de Rotterdam: una nueva era en el Derecho uniforme del transporte, actas del Congreso Internacional, a cura di R. Illescas Ortiz, M. Alba Fernandez, Madrid 2012, 73, ivi, 83 s.; A. EMPARANZA, La responsabilidad de las partes ejecutantes en las Reglas de Rotterdam, in Riv. dir. nav. 2013, 71, ivi, 83; J.M. MARTÍN OSANTE, Responsabilidad del porteador por pérdida daño o retraso en las Reglas de Rotterdam, in Las Reglas de Rotterdamla regulación del contrato de transporte internacional de mercancías por mar, a cura di A. Emparanza Sobejano, Madrid 2010, 253, ivi, 274; S. ZUNARELLI, The Carrier and the Maritime Performing Party in the Rotterdam Rules, in Unif. Law Rev. 2009, 1011, ivi, 1022.
[42] Con la Convenzione di Vienna del 19 aprile 1991 si è previsto uno specifico intervento di diritto uniforme, che proteggesse la posizione dei terminalisti al di là delle formulazioni evolute delle clausole Himalaya (S.K. CHATTERJEE, The UN Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade: The End of the Himalaya Clause?, in Journ. of Business Law 1994, 109 ss.: a suo tempo, in prospettiva critica, G. CAMARDA, La Convenzione sulla responsabilità dei gestori di terminali di trasporti. Una verifica preventiva di costituzionalità, in Dir. comm. internaz. 1994, 269.
[43] Cfr. S. VERNIZZI, Le (future) «Regole di Rotterdam»: alcune considerazioni sulla nuova convenzione in materia di trasporto internazionale di merci che si svolga in tutto o in parte per mare, in Resp. civ. prev. 2009, 1154, ivi, 1167 ss.; T. ARROYO VENDRELL, El contrato de transporte internacional de mercancías puerta a puerta en las Reglas de Rotterdam. Cooperación y conflicto entre convenciones, Madrid 2015, 273 s. Sulla possibile casistica (con riferimento alla ipotetica tratta stradale internazionale, ricadente nell’ambito di applicazione della CMR): R. WILLIAMS, The Overall Impact of the Rotterdam Rules on the Liability of Multimodal Carriers and their Subcontractors, in Carriage of Goods by Sea, Land and Air. Unimodal and Multimodal Transport in the 21st Century, a cura di B. Soyer, A. Tettenborn, Abingdon 2014, 217, ivi, 226. V. anche U. LIND RASMUSSEN, Additional Provisions Relating to Particular Stages of Carriage, in The Rotterdam Rules 2008. Commentary to the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, a cura di A. von Ziegler, J. Shelin, S. Zunarelli, Alphen aan den Rijn 2008, 133, ivi, 142 ss.
[44] Cfr. MAURO CASANOVA, La tutela del passeggero nella Convenzione di Atene, in Dir. maritt. 2006, 1089, ivi, 1096; M.M. COMENALE PINTO, Le tendenze unificatrici nella disciplina del trasporto di persone, in Dir. maritt. 2010, num. spec. Scritti in onore di Francesco Berlingieri, 385, ivi, 394; M. MENICUCCI, La responsabilità del vettore marittimo di persone. Rischio ed adeguatezza dell’assetto organizzativo, Roma 2018, 186 s.
[45] V. per tutti S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, Milano 2012, 340 ss.
[46] Cfr. E. ROPPO, Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), in Nuove leggi civ. comm. 1978, 1757, ivi, 1793.
[47] «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», di cui al d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79, nel testo emendato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
[48] V. in generale E.G. ROSAFIO, L’azione extracontrattuale, in La nuova disciplina del trasporto aereo. Commento della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, cit., 255; M. PIRAS, Gli ausiliari nel trasporto marittimo e aereo. Funzioni e responsabilità, cit., 34; V. CORONA, Il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto. Opzioni esegetiche c soluzioni di diritto uniforme, cit., 196 ss.; S. BUSTI, La responsabilità per danni alla persona nel trasporto aereo, in Trasporto aereo e tutela del passeggero nella prospettiva europea, a cura di L. Masala, E.G. Rosafio, Milano 2006, 61, ivi, 83 s.
[49] Mi riferisco alla pretesa di intravedere in tale previsione l’affermazione di una «exclusive cause of action»: cfr. E.G. ROSAFIO, In tema di ammissibilità di azioni risarcitorie da parte del passeggero al di fuori della Convenzione di Varsavia, nota critica a USSC 12 novembre 1999, El Al Israel Airlines, Ltd. v. Tsui Yuan Tseng, 525 U.S. 155 (1999), in Dir. trasp. 2000, 222. In senso opposto alla giurisprudenza anglo-americana: Cass. fr. 15 luglio 1999, in Journ. dr. internat. 2000, 342, con nota di G. LÉGIER.
[50] Sul sistema della Convenzione di Varsavia e sulla sua crisi, v. L.M. BENTIVOGLIO, La crisi del sistema di Varsavia ed il problema della responsabilità del vettore aereo, in Ann. Ist. dir. aeron. I, 1969, 11 ss.; ID., International Air Carriage of Passengers and Cargo: from Warsaw (1929) to Montreal (1975) and Beyond, in Thesaurus Acroasium, X, Air and Outer Space Law, Thessaloniki 1981, 289 ss.; M. TANCELIN, La crise de la Convention de Varsovie, in Rev. gén. dr. aér. 1966, 133. Per un riferimento alla situazione di disomogeneità sui vari testi in vigore contemporaneamente e dalle incertezze in merito alla ratifica di alcuno dei protocolli di emendamento, oltre che dalle iniziative unilaterali, v. G. ROMANELLI, Diritto uniforme dei trasporti e Convenzione di Montreal 1999, in Il nuovo diritto aeronautico. In ricordo di Gabriele Silingardi, Milano 2002, 581, ivi, 582 ss.; M.M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, in Riv. dir. comm. 2002, 67, ivi, 90 ss.
[51] Sul percorso che ha condotto all’adozione della Convenzione di Montreal del 1999, v., anche per riferimenti, M.M. COMENALE PINTO, La responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999, cit., 67 ss.; nel senso che si tratti di uno strumento che si pone, comunque, pur con considerevoli elementi innovativi, nella scia del sistema della Convenzione di Varsavia, v. per tutti G. ROMANELLI, Diritto uniforme dei trasporti e Convenzione di Montreal 1999, cit., spec. 585 s.
[52] In tema, v. E.G. ROSAFIO, Riflessioni in margine all'art. 29 della Convenzione di Montreal, in Diritto del turismo 2, 2006, 124; M.F. MORSELLO, Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo, São Paulo 2006, 74.
[53] Art. 52 COTIF 1999, App. A; Art. 41 COTIF 1999, App. B.
[54] Art. 28 CMR sulle azioni extracontrattuali; art. 29, § 2, per quanto concerne le eccezioni proponibili dai dipendenti o altri soggetti di cui si avvalga il vettore per l’esecuzione del trasporto: cfr., anche per riferimenti, M.M. COMENALE PINTO, La disciplina nazionale e quella internazionale del contratto di subtrasporto stradale, cit., 444 s.
[55] La rappresentazione icastica della questione è data dalla celebre decisione del 1818 di una Corte dello Stato di New York, a proposito dell’olio di balena, sul quale, ove la balena fosse stata considerata un pesce, sarebbero stati dovuti i diritti per l’ispezione, misura e marcatura: in spregio alla zoologia, venne ritenuta corretta la soluzione affermativa: Maurice v Judd (New York) 3 American State Trials 603 (1818). La vicenda è ricostruita da D.G. BURNETT, Trying Leviathan. The nineteenth-century New York court case that put the whale on trial and challenged the order of nature, Princeton 2007. Sul finire dello stesso XIX secolo, ad essere investita di una questione per molti versi analoga, legata alle tariffe doganali, fu la Corte Suprema degli Stati Uniti, chiamata a decidere se i pomodori fossero da considerare frutta (che godeva di esonero) ovvero verdura (assoggettata a tariffa), come venne deciso in conformità del senso (gastronomico) comune (ma non della botanica): Nix v. Hedden, 149 U.S. 304 (1893).
[56] Il problema dell’interpretazione dei testi plurilingue, lì dove non ci sia la previsione della prevalenza di una versione, almeno per i testi di diritto privato uniforme non sempre appare risolvibile in maniera convincente alla stregua dei canoni ermeneutici dettati dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (parte III, sezione III; in particolare, per i testi plurilingue, art. 31).
[57] Il caso più clamoroso è certamente quello delle traduzioni in lingua italiana del testo della Convenzione di Montreal del 1999 reperibili sulla nostra Gazzetta ufficiale e su quella dell’allora Comunità europea, nonché nella raccolta dei testi legislativi della Confederazione elvetica: in esse si fa impropriamente corrispondere «fatto» al concetto che, nel testo ufficiale, in inglese e in francese, è espresso in termini di «accident», e in lingua spagnola in termini di «accidente»: esse possono indurre a interpretare la norma in maniera diversa da quella cui si dovrebbe pervenire basandosi sui testi originali.
[58] I Protocolli di emendamento del 1968 e del 1979 sono redatti in lingua francese e inglese, con i due testi che fanno parimente fede.
[59] Tutti i protocolli di emendamento della Convenzione di Varsavia, pur redatti in più versioni linguistiche, facenti tutti ugualmente fede, contengono una clausola che prevede, in caso di contrasti interpretativi, la prevalenza del testo in lingua francese, in quanto lingua in cui era stata redatta la originaria Convenzione del 1929.
[60] Supra, § 1, con riferimento specifico alla questione delle categorie considerate dall’art. IV bis delle Regole dell’Aia-Visby.
[61] La questione venne particolarmente considerata nell’iter che portò all’adozione della Convenzione di Guadalajara del 1961: M. LE GOFF, La Convention Complémentaire de Varsovie et la Conference de Guadalajare, in Rev. fr. dr. aér. 1963, 21, ivi, 22 ss.; O. RIESE, Le projet de la Commission juridique de l'OACI (Tokyo 1957) sur l'affrètement, la location et la banalisation des aéronefs dans le transport aérien international, in Rev. fr. dr. aér. 1959, l, ivi, 7. Con riferimento al nostro sistema giuridico, si è peraltro lamentata la «[…] scarsa consapevolezza da parte dei giudici della natura contrattuale della responsabilità per danni alla persona ex art. 1681 c.c.» (così: G. VISINTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur., XXVI, Roma 1990, 6).
[62] È risalente la consapevolezza di un diverso apprezzamento della questione a seconda dell’ordinamento in cui viene considerata, con una contrapposizione tendenziale fra sistemi di common law (in cui prevale l’inquadramento come azione extracontrattuale) ed ordinamenti di diritto contrattuale, in cui sembra affermata, sia pure con qualche oscillazione, la tesi della natura contrattuale (a suo tempo, fra gli altri: K.J. KLAMPS, Fatalities in Aircraft Crashes - A Contractual Basis of Recovery, in Journ. Air Law Comm. 27, 1961, 262 ss.; J.N. CALKINS JR., The Cause of Action under the Warsaw Convention, in Journ. Air Law Comm. 26, 1959, 217 ss.; A.B. ROSEVEAR, Wrongful Death Actions under the Canadian Carriage by Air Act, in Canadian Bar Review XXXVIII, 1960, 216, ivi, 218. Nella letteratura italiana: S. ZUNARELLI, La nozione di vettore (contracting carrier ed actual carrier), Milano 1987, 145 ss. In Italia, la tesi della natura contrattuale della responsabilità del vettore per morte o lesioni personali subite dai passeggeri si è definitivamente affermata con una decisione della Cassazione Romana (estensore D’Amelio), in materia di trasporto ferroviario: Cass. Roma, 14 novembre 1918, in Ferrovie italiane 1918, 314, oppure in Riv. dir. comm. 1919, II, 350, con nota conforme di A. ASQUINI, La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, a cui si rinvia per la ricostruzione del quadro delle diverse posizioni fino a quel momento emerse in dottrina e giurisprudenza. In tema di trasporto aereo, rispetto al danno conseguente alla morte, v. già Cass., 16 gennaio 1926, in Foro it. 1926, I, 421. Sul trasporto marittimo di passeggeri (a partire dalle vicende dei piroscafi «Utopia» e «Solferino»), v. infra, § 6 e sub nt. 75, nt. 76 e nt. 77.
[63] La tesi extracontrattuale ha il suo postulato nell’affermazione che «[…] il diritto all'integrità della persona non cessa di spiegare i suoi effetti per il fatto ch'esso diventi un elemento di un contratto» (così, a suo tempo, App. Torino, 12 dicembre 1929, in Mon. trib. 1931, 102, che comunque concludeva affermando la cumulabilità dell’azione aquiliana con l’azione contrattuale). Il disagio (specialmente per le conseguenze sui regimi di prescrizione applicabili, in particolare con un termine di sei mesi per quanto riguardava il trasporto di passeggeri, anche per i danni all’integrità fisica): per una testimonianza in tal senso, v. A. SACCO, Colpa contrattuale e aquiliana. Concorso o incompatibilità, cit., 801, che lamentava che fosse ormai «[…] quasi meraviglioso che a taluno venga recato un danno non penale senza che si innesti a qualche forma di contratto o obbligazione convenzionale». Ed il medesimo autore aggiungeva ancora, a rinforzare il proprio cahiers de doléances, che, in siffatto quadro, la «aquilia [sarebbe stata] per i cittadini completamente immuni da vincoli contrattuali, se [ci fosse stato] pur un fumo di negozio giuridico inito fra loro le regole della aquilia scompaiono» (ID., op. cit., 802). Sul fronte opposto, va ricordato come, anche nella letteratura giuridica contemporanea, si siano levate voci autorevoli che contestavano il rischio dello straripamento del campo della tutela aquiliana: cfr. C.V. CANARIS, Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di protezione (Parte prima), trad. it. di A. Di Majo e R. Marella, in Riv. crit. dir. priv. 1983, 567, ivi, 575.
[64] In tema, cfr. M.T. NURRA, Profili generali in materia di responsabilità del vettore marittimo di persone e concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Ann. dr. mar. oc. 2014, 174, ivi, ivi, 176 ss.
[65] La custodia presuppone la consegna delle merci al vettore, che è elemento normalmente, ma non necessariamente presente nel trasporto di cose: va rimarcato quanto a suo tempo precisato sulla intrinseca diversità delle obbligazioni di protezione nel trasporto di passeggeri e in quello di merci da G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone. Nozione e disciplina, Padova 1959, rist. 1966, 47: «L'obbligazione di vigilanza o protezione ha invero carattere essenziale ed è presente in ogni genere di trasporto (di persone, di cose consegnate e di cose non consegnate): l'obbligazione della custodia è invece una prestazione ulteriore di natura accessoria, presente nel solo trasporto di cose consegnate».
[66] Cass. fr. 21 novembre 1911, Compagnie Générale Transatlantique v. Zbidi Hamida ben Mahmoud, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006953018/ .
[67] Così: U. PIPIA, Trattato di diritto marittimo, II, ed. 2, Milano 1925, 660.
[68] U. PIPIA, op. loc. cit., che ancora aggiungeva in nota (ibidem, sub nt. 2: «Sarebbe ammissibile un'azione extra-contrattuale, ex delicto quando il fatto antigiuridico commesso dall'altro contraente non avesse nè direttamente nè indirettamente relazione o connessione col contenuto contrattuale; come se, ad esempio, scesi a terra in un porto di approdo, il capitano seducesse la figlia del passeggiero, o se, trovandosi alla mensa comune, sorgesse tra passeggiero e capitano un diverbio per una discussione politica e quest’ultimo in un impeto d’ira ferisse il passeggiero: sono ipotesi queste che non hanno alcuna diretta relazione con il contenuto contrattuale del trasporto o del noleggio. Ma quando il passeggiero è ferito dalla caduta di merci mal stivate, o risente danni per avere il capitano ordinata la partenza mentre conosceva la chiusura del porto di destino e quindi l'inattuabilità del viaggio, è assurdo parlare di colpa e di azione ex delicto, o di concorso di colpa e di azione contrattuale con colpa ed azione extracontrattuale».
[69] Cfr. S. ZUNARELLI, La nozione di vettore (contracting carrier ed actual carrier), cit., 199 ss. V. anche infra, § 9.
[70] Cass. fr., 11 gennaio 1989, n. 86-17.323; Cass. fr., 21 dicembre 2023, n. 21-22.239. Sull’affermazione del principio, v. G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 52 ss.; P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), cit., 80 ss.
In tema, v. P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), cit., 80 ss.; F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, cit., 173. Nella letteratura civilistica francese, a suo tempo, contro la tesi dell’opzione, cfr. E.N. MARTINE, L'option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, Paris 1957 (per le conclusioni sul punto, 199 s.). Con riferimento a Cass. fr., ass. pl., 6 ottobre 2006, 05-13.255 («arrêt Myr’ho»), v. C. CASTRONOVO, Sentieri di responsabilità civile europea, in Eur. dir. priv. 2008, 787, ivi, 797. Una comparazione fra l’esperienza francese e quella italiana ha condotto però, a suo tempo, alla conclusione (tuttora attuale) che, al di là delle affermazioni di principio, fra eccezioni alla regola nell’una, e applicazione in concreto circoscritta del cumulo nell’altra, non sia effettivamente riscontrabile una diametrale contrapposizione sul punto dei due sistemi: cfr. G. PONZANELLI, Il concorso di responsabilità: le esperienze italiana e francese a confronto, cit., 54.
[71] In generale, v. G. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, II, Milano 1990, 659 ss.; per una rassegna delle posizioni allora prevalenti nella giurisprudenza francese: G.P. CHIRONI, Ancora sul concorso della colpa contrattuale con la extra-contrattuale, nota a Cass. Torino, 21 novembre 1916 e 3 marzo 1917, in Giur. it. 1917, I, 1, 1011.
[73] Codice civile del Québec, art. 1458: «Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. // Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables». Sull’interpretazione di tale disposizione (in particolare, il comma 2), v., sulla scorta dell’esperienza applicativa francese, G. VINEY, Pour une interprétation modérée et raisonnée du refus d'option entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle (article 1458, deuxième alinéa du Code civil du Québec), in Revue de droit de McGill 39, 1994, 813 ss.
[74] Sulla varietà di posizioni nella dottrina portoghese, cfr., da ultimo, M.J. DA COSTA GOMES, Sobre o Sistema Próprio de Responsabilidade do Transportador, in Temas de Direito dos Transportes IV, coord. dal medesimo, Coimbra 2019, 449, ivi, 507.
[75] Cass. Napoli, 25 maggio 1895, in Foro it. 1895, I, 618. Si trattava del caso di una nave inglese, adibita al trasporto di emigranti, dai porti italiani, verso gli Stati uniti, che il marzo 1891, per un’errata manovra del comandante, era entrata in collisione con una nave da guerra britannica, mentre si apprestava a fare scalo a Gibilterra, naufragando, e provocando la morte in conseguenza di centinaia di persone, fra passeggeri e membri dell’equipaggio.
[76] Cass. Roma, 12 gennaio 1926, in Foro it. 1926, I, 325. A questa decisione si riferisce P.G. MONATERI, Cumulo di responsabilità contrattuale extracontrattuale (Analisi comparata di un problema), cit., 143, che sottolinea come: «Siamo qui di fronte ad una decisione contraria fino alle più antiche e canonizzate eccezioni al principio del non-cumulo ribadito dalla dottrina italiana a modello francese: anche nel caso di reato non può darsi ingresso nel contratto (e nel contratto di trasporto dove il cumulo prosperava) alle ragioni delittuali».
[78] Il concorso era stato ammesso sotto i codici previgenti, in materia di trasporto ferroviario di passeggeri, già da Cass. Napoli, 13 luglio 1895, in Foro it. 1895, I, 1029. V. anche Cass. Palermo, 31 dicembre 1918, in Ferrovie italiane 1918, 317 e in Giur. it. 1919, I, 1, 463. In materia di trasporto ferroviario di cose, Cass. Torino, 3 marzo 1917, in Giur. it. 1917, I, 1, 1012, con nota di G.P. CHIRONI, Ancora sul concorso della colpa contrattuale con la extra-contrattuale, cit., pur non rigettandolo concettualmente, ne aveva escluso l’applicabilità al caso esaminato, sull’assunto che l’azione aquiliana sarebbe stata ammissibile lì dove la pretesa derivasse da un fatto che costituisse «[…] anche offesa alla norma di vivere civile del neminen laedere» (ed assumendo che tale sarebbe stata «la lesione personale o la morte del viaggiatore», di per sé «violazione dell'obbligo contrattuale di trasportarlo incolume a destinazione». Peraltro, a suo tempo (traendo spunto da decisioni in materia di trasporto di persone), ancora nel secondo dopoguerra, in senso contrario all’indirizzo giurisprudenziale che si stava consolidando: A. ASQUINI, Massime non consolidate in tema di responsabilità nel trasporto di persone (nota a Cass. 16 aprile 1951, n. 933 e Cass. 13 ottobre 1951, n. 2635), in Riv. dir. comm. 1952, II, 2 ss. V. anche (con riferimento specifico all’incidente di Superga, e in particolare alla decisione di primo grado, Trib. Torino, 15 settembre 1950, leggibile in Foro it. 1950, I, 1230) E. BETTI, Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana, in Nuova riv. dir. comm. 1951, I, 143. Sull’ammissibilità del concorso nel trasporto di cose, sulla base dei codici vigenti, in giurisprudenza v., fra le prime decisioni rese in materia: Cass., 9 aprile 1952, n. 966, in Giur. compl. cass. civ. 1952, II, 298, n. 1248, con breve nota adesiva di T. BRASIELLO, Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale. Svalutazione monetaria. Trasporto di merci, ivi, 300; Cass., 28 maggio 1952, n. 1511, in Riv. giur. circ. trasp. 1952, 1058, con breve nota, su altri profili, di M. MASSARI, La prova del fortuito per l’art. 1698 cod. civ., nonché in Giur. compl. cass. civ. 1952, II, 1116, n. 1733; Cass., 28 gennaio 1972, n. 226, in Resp. civ. prev. 1972, 538, nonché in Giur. it. 1972, I, 1, 1797 (per una ricostruzione dell’affermazione del principio in tale fase storica, v. R. DE MATTEIS, Il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una regola di formazione giurisprudenziale, in Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di G. Visintini, Milano 1999, 399 ss.).
[79] Cass. 27 maggio 1960, n. 1378, in Foro it. 1961, I, 95, con nota conforme di G. RICCARDELLI, In tema di responsabilità dell'armatore vettore, ivi, 96, e in Dir. maritt. 1960, 401, con nota conf. di F. SOLVENI, Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nel trasporto marittimo di cose, nonché in Riv. dir. nav. 1961, II, 70, con nota, invece, perplessa, di R. SULLAM, Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nel trasporto marittimo di cose. Conf. Cass., 26 luglio 1983, n. 5221, in Dir. maritt. 1984, 845, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO, Orientamenti della giurisprudenza in tema di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose, ivi, 846, nonché in Giust. civ. 1984, I, 841, con nota di M. GRIGOLI, Sull'ammissibilità del concorso dell'azione contrattuale e di quella aquiliana contro il vettore marittimo di cose, che sia anche armatore della nave, utilizzata per il trasporto (ma su tale decisione cfr. D. MALTESE, Limitazione del debito e concorso fra azione contrattuale ed extracontrattuale, in Trasporti 61, 1993, 3); Trib. Livorno 4 novembre 1987, in Dir. trasp. 1988, II, 277, con nota di G. LALLINI, Orientamenti sul concorso dell'azione contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto marittimo di cose; App. Palermo 29 novembre 2003, in Dir. maritt. 265, 565, con nota di N. ROMANA, Su alcune questioni relative alla responsabilità del vettore marittimo di cose.
[80] S.M. CARBONE, Contratto di trasporto marittimo di cose, ed. II, Milano 2010, 217; A. ANTONINI, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del regime del concorso, cit., 33 e sub nt. 3.
[81] Cass. 21 gennaio 2005, n. 1312, in Dir. maritt. 2006, 162, nonché in Dir. trasp. 2006, 543. Non sembra privo di significato che la decisione in questione non sia stata presa in considerazione dalla letteratura successiva che ha analizzato la questione, dando per assodato l’atteggiamento negativo della giurisprudenza italiana circa l’ammissibilità del concorso nel trasporto marittimo di merci: cfr., ad esempio: D. CASCIANO, La protezione P. & I., Milano 2013, 103 s.
[82] Cass. S. U. 20 ottobre 1956, n. 3785, in Giust. civ. 1957, I, 15, con nota di A. ARIENZO, In tema di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di prescrizione dell'azione di risarcimento (con tale decisione venne affermata l’assoggettabilità al termine di prescrizione biennale ex art. 2947 per i danni da circolazione stradale, tanto dei diritti dei terzi estranei alla circolazione quanto di quelli dei trasportati). V. anche Cass., 3 ottobre 1996, n. 8656, in Danno resp. 1997, 258; Cass., 22 marzo 1996, n. 2487, in Dir. trasp. 1997, 503, con nota di G. MASTRANDREA, In tema di anormalità del servizio nella responsabilità extracontrattuale del vettore ferroviario di persone, ivi, 506 (fra le poche a riconoscere in concreto la ricorrenza della violazione del neminem laedere nella mancata adozione, da parte dell’esercente ferroviario, di tutte «le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri»).
[83] Cass., 14 maggio 1979, n. 2773, in Giust. civ. 1979, I, 1899; Cass., 27 marzo 1987, n. 2980, in Giust. civ. 1987, I, 1946, con nota di M.M. COMENALE PINTO, Responsabilità extracontrattuale del vettore per perdita della merce trasportata e legittimazione all'azione del venditore estraneo al contratto di trasporto, ivi, 1947 (che esclude la legittimazione dell’attore all’azione aquiliana); Cass., 31 maggio 2019, n. 14886, in Dir. maritt. 2019, 793, con nota di M. MUNARI, Azione di classe e risarcimento del danno non patrimoniale, ivi, 794 (che, in concreto, trattandosi di azione di classe contro le Ferrovie, ha escluso la ricorrenza dell’omogeneità delle posizioni fatte valere e l’assenza di un danno risarcibile ex art. 2059 c. civ.).
[84] Cass. gennaio 1999, n. 108, in Corr. giur. 1999, 173, con commento di V. CARBONE, Il fatto dannoso del comandante della nave tra inadempimento del contratto e lesione aquiliana, ha in astratto riconosciuto l’esperibilità dell’azione extracontrattuale, ma ha escluso la legittimazione passiva del raccomandatario dell’armatore. Nel caso di specie, la vicenda era stata originata, nell’ambito di un trasporto con subtrasporto, dalla consegna della merce, senza verifica della riscossione dei crediti. Nel commento testé richiamato, V. CARBONE, op. cit., 177 (evocando a supporto la valutazione complessiva a suo tempo espressa da F.D. BUSNELLI, La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio, in Riv. crit. dir. priv. 1987, 273 ss.), conclude che l’indirizzo giurisprudenziale in questione […] mentre afferma in astratto la risarcibilità del danno subito, a seguito della lesione aquiliana del contratto, la nega sistematicamente in concreto» (corsivo riportato dall’originale). Il riferimento è all’indirizzo giurisprudenziale, risalente a Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Foro it. 1972, I, 1284, con note di A.C. JEMOLO, Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana, ivi, 1285, e di F.D. BUSNELLI, Un clamoroso «revirement» della Cassazione: dalla «questione di Superga» al «caso Meroni»), ivi, 1286: si tratta comunque di un’azione risarcitoria proposta (al di fuori di un contesto di navigazione e trasporti) dalla stessa Associazione Calcio del Torino, che, per uno strano scherzo del destino, aveva anche proposto la domanda risarcitoria per l’incidente aereo di Superga del 1949, che aveva comportato la distruzione della sua squadra di calcio (di ritorno dal Portogallo, dove aveva giocato una partita amichevole con il Benfica), e che aveva costituito la vicenda paradigmatica, dell’orientamento in senso negativo, con Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in Riv. dir. nav. 1954, II, 201; in Riv. dir. comm. 1954, II, 177, con nota di M. FRAGALI, La responsabilità limitata del vettore aereo; in Assicur. 1953, II, 101, con nota di S. MARINO, Il vettore aereo internazionale di fronte ai terzi, ivi, 102, nonché in Foro pad. 1953, 861, con in calce le conclusioni (parzialmente difformi) del P.M., M. BERRI, Sui limiti della responsabilità del vettore aereo nei confronti dei terzi. Con essa, la Cassazione, pur sostenendo l’ammissibilità del concorso di azione contrattuale ed aquiliana anche nel quadro della Convenzione di Varsavia (che, viceversa sembrerebbe esclusa da M. BERRI, op. cit., 868 s.), virò decisamente verso l’esclusione della risarcibilità della lesione del credito, superando diverse visioni emerse in passato, e contribuendo a consolidare l’identificazione del «danno ingiusto», evocato dall’art. 2043 c. civ., nella lesione di un diritto assoluto (cfr., anche per la ricostruzione del contesto, B. GARDELLA TEDESCHI, Interferenze del terzo nei rapporti contrattuali. Un’indagine comparatistica, Milano 2008, 288 ss.).
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, con riferimento alla Convenzione di Montreal del 1999 è stata ammessa la legittimazione del datore di lavoro che abbia concluso un contratto di trasporto aereo internazionale per propri dipendenti in qualità di passeggeri per agire contro il vettore per il danno derivante dal ritardo dei voli effettuati in esecuzione di tale contratto, in relazione alle spese supplementari sostenute (C. giust. UE 17 febbraio 2016, causa C-429/14, cit.).
[85] Come ha efficacemente sintetizzato V. CORONA, Il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto. Opzioni esegetiche c soluzioni di diritto uniforme, ivi, 282: «La giurisprudenza, però, ha utilizzato il concorso in modo improprio, affermandolo in via di principio, per poi escluderlo quando non lo ha ritenuto adeguato, per finire con sconfessarlo nel momento in cui si è riusciti a fondare nel contratto la tutela dei diritti inviolabili della persona». Sulle aporie collegate al travalicamento dell’area della lesione dei diritti assoluti nella responsabilità extracontrattuale, cfr. R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit., 158 s.
[86] Cfr. Rel. min. cod. nav., § 249.
[87] Supra, § 6 e sub nt. 79.
[88] S. FERRARINI, In particolare nel settore dei trasporti internazionali, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di G. Visintini, cit., 169, ivi, 170.
[89] Cfr. C. ANGELICI, Aspetti specifici dell'assicurazione dei rischi nucleari, in Riv. dir. comm. 1980, I, 59, ivi, 68 ss.; U. LEANZA, Problemi giuridici della navigazione nucleare, Napoli 1965, 151; R. RODIÈRE, M. RÉMOND GOUILLOUD, La mer. Droits des hommes ou proie des Etats, Paris 1980, 107 ss. In effetti, la canalizzazione dell’imputazione costituisce uno degli elementi comuni delle principali convenzioni di settore: cfr., in proposito: E.G. ROSAFIO, Profili di responsabilità e giurisdizione in materia di ambiente marino, in Sicurezza e libertà nell’esercizio della navigazione, a cura di M.P. Rizzo e C. Ingratoci, Milano 2014, 399, ivi, 403 ss.
[90] Su tale regime e le sue lacune, cfr. I. ARROYO MARTÍNEZ, Para este viaje no se necesitan alforjas: el caso Prestige. Comentario de la sentencia de 2 de enero de 2008 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, in Anuario de derecho marítimo XXVI, 2009, 81, ivi, 87 ss.; M.M. COMENALE PINTO, La responsabilità per inquinamento da idrocarburi nel sistema della C.L.C. 1969, Padova 1993, 35 ss.; ID., Il meccanismo dei fondi e la proposta di istituzione di un fondo europeo di terzo livello, in Riv. giur. amb. 2003, 197, ivi, 204 ss.; D. GALLO, Profili problematici in tema di responsabilità civile per danni da inquinamento marino da idrocarburi proveniente da navi, in Dir. comm. internaz. 2013, 167, ivi, 173 ss.; L. MATTIONI, La canalizzazione della responsabilità per inquinamento da idrocarburi, in Giureta 2015, 143 ss.
[91] M.M. COMENALE PINTO, La Convenzione di Nairobi: profili generali, in Dir. maritt. 2016, 16, ivi, 27; ID., I relitti tra diritto uniforme e codice della navigazione italiano di fronte alla prospettiva di ratifica della Convenzione di Nairobi del 18 maggio 2007 (WRC 2007), in corso di pubblicazione in Riv. dir. nav. 2024. Cfr. in generale sulla convenzione, v. R. CARUANA, Application and scope of the Nairobi Wreck Removal Convention, in Riv. dir. nav. 2018, 257; E. ZAMUNER, La rimozione dei relitti di navi fra Convenzione di Montego Bay e Convenzione di Nairobi, in Italia e diritto del mare, a cura di A. Caligiuri, I. Papanicolopulu, L. Schiano di Pepe, R. Virzo, Napoli 2023, 133 ss.
[92] Cfr. G. ROMANELLI, I danni da aeromobile sulla superficie, Milano 1970, 213 ss.
[93] Cfr. art. 1, § 1, lett. b. In tema, v. A. GIANNINI, La convenzione Bruxelles (1957) sulla responsabilità dei proprietari di navi marittime, in Assic. 1957, I, 141, ivi, 144.
[94] Cfr. art. 2, § 1, lett. a e b. Per le ragioni che hanno condotto ad una specifica previsione per i danni da ritardo nel trasporto, cfr. F. BERLINGIERI JR., Il regime uniforme della responsabilità per danni risultanti dall’esercizio della nave e della sua limitazione, in Dir. maritt. 1999, 271, ivi, 289.
[95] F. BERLINGIERI JR., Armatore ed esercente, in Dig. comm., I, Torino 1987, 225, ivi, 236; E. SPASIANO, Rapporto fra la limitazione del debito del vettore e la limitazione globale della responsabilità, in Dir. maritt. 1986, 593, ivi, 596.
[96] Adler v. Dickson (1955) I Q.B. Lloyd's Rep. 158.
[97] Sull’estensione del beneficio alla compagnia ferroviaria che ha trasferito containers nell’ambito di un trasporto marittimo: 543 U.S. 14 Norfolk Southern Railway Co. v. Kirby 385. Cfr. A.M. COSTABEL, The “Himalaya” Clause Crosses Privity's Far Frontier. Norfolk Southern Railway Co. v. James N. Kirby, Pty Ltd., 125 S. Ct. 385, 2004 AMC 2705 (2004), in Journal of Maritime Law & Commerce 36, 2005, 217. Sulla tendenza estensiva della clausola Himalaya ed il contesto che la ha determinata, cfr. G. RIGHETTI, Trasporto e deposito, in Dir. maritt. 1991, 66, ivi, 80 ss.; B. JERMAN, The Himalaya Clause, in Eur. Transp. Law 2011, 3 ss.; W. TETLEY, The Himalaya Clause – Revisited, in Journ. of Internat. Mar. Law 9, 2003, 40 ss.; N.M. CASTELLO-BRANCO BASTOS, A disciplina do contrato de transporte internacional de mercadorias por mar, cit., 383. V. anche C. CORCIONE, The evolution of third parties protection in carriage of goods by sea. From the Himalaya clause to the Himalaya protection, in Eur. Transp. Law 2014, 271. Particolarmente considerata è la posizione del gestore di terminal (supra, § 2): cfr., ex plurimis, A. MESTRE, La Responsabilidad de las Terminales Portuarias y la Cláusula “Himalaya”, in Revista De Estudios Marítimos 2010, 115.
[98] Supra, § 5.
[99] Nell’ampia letteratura sulla problematica in generale, v., anche per ulteriori riferimenti: S. ZUNARELLI, La nozione di vettore (contracting carrier ed actual carrier), cit., passim; J.L. PULIDO, El concepto de porteador efectivo en el Derecho uniforme del transporte, Madrid 2012; G. CAMARDA, M. COTTONE, Il vettore aereo «di fatto», in Il trasporto aereo tra normativa comunitaria ed uniforme, a cura di R. Tranquilli Leali e E.G. Rosafio, cit., 125 ss.
[100] Per applicazioni giurisprudenziali della Convenzione di Guadalajara: Cass., 14 ottobre 1991, n. 10763, in Dir. trasp. 1993, 847, con nota (critica su altri profili) di L. TULLIO, Una sentenza oscura in tema di lettera di trasporto aereo, ivi, 348; Cass., sez. un., 29 luglio 2003, n. 11647, in Int'Lis 2004, 33, con nota di P. BERTOLI, Incidenti aerei, danni alla persona, criteri di competenza giurisdizionale e possibilità di forum shopping (in margine al disastro del “Catullo”). Nella giurisprudenza di merito: Pret. Roma, 25 settembre 1997, in Riv. giur. circ. trasp. 1998, 538.
[101] Per un’applicazione della corrispondente disciplina dell’art. 45 della Convenzione di Montreal del 1999, a cui si è già avuto modo di fare riferimento nelle note precedenti, rispetto ad altri profili: Trib. Roma, 18 ottobre 2018, in Dir. maritt. 2020, 192, con nota di A. MONTESANO, La perdita del diritto alla limitazione della responsabilità degli operatori del trasporto aereo alla luce della Convenzione di Montreal, ivi, 193.
[102] Cfr. S. ZUNARELLI, The Carrier and the Maritime Performing Party in the Rotterdam Rules, cit., 1020 ss.
[103] Come si è osservato, viene così stimolata una riflessione sulla linea di demarcazione fra azioni contrattuali e azioni extracontrattuali.
[104] In generale, cfr. J.M. MARTÍN OSANTE, La supuesta concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual en un mismo abordaje marítimo, in Anuario de derecho civil 1999, 241.
[105] Per la giurisprudenza spagnola: decisione del Tribunale Supremo del 22 luglio 1997 (RJAr 6156; caso delle navi «Carmen del Mar” y «Escandinavia»): sintesi in I. ARROYO, Reseña de la jurisprudencia española sobre derecho marítimo en 1997, in Dir. maritt. 1999, 976, ivi, 986.
[106] Il riferimento è alla disciplina del trasporto stradale, come risulta nel d. lgs. 21 novembre 2005, n. 286, nel testo oggi vigente. In particolare, l’art. 7 ter prevede un’azione diretta del vettore effettivo contro il committente per i crediti derivanti dal trasporto commissionatogli dal vettore contrattuale. L’art. 83 bis, comma 4 bis e segg., d. l. 25 giugno 2008 n. 112, nel testo vigente, a determinate condizioni, fa ricadere sul committente, in solido con il vettore e con i sub-vettori, la responsabilità per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori e per i contributi previdenziali e i premi assicurativi, sia pure limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto: su ratio, contesto e precedenti in legislazioni estere, di tali soluzioni, cfr., anche per riferimenti, M.M. COMENALE PINTO, La disciplina nazionale e quella internazionale del contratto di subtrasporto stradale, cit., 421 ss.
[107] Si tratta di un aspetto evidenziato in particolare negli studi sui regimi limitativi della responsabilità armatoriale: cfr. E. SPASIANO, Sul problema della responsabilità limitata degli armatori, in Studii per la codificazione del diritto della navigazione, I, Roma 1940, 149 ss.; ID., Il fondamento logico del principio limitativo della responsabilità armatoriale, in Riv. dir. nav. 1948, I, 125 ss., ma già, nella prima metà del sec. XVII Grozio: H. VAN GROOT (Grotius), De Jure Belli ac Pacis, a cura di B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp, Leiden 1939. Da ultimo: M.M. COMENALE PINTO, Le strutture comunitarie ed il frazionamento del rischio nell’evoluzione della navigazione, in Rev. der. transp. 33, 2024, 11, ivi, 15 s.
[108] Come ha scritto G. ROMANELLI, Principi comuni del diritto uniforme dei trasporti, cit., 1326: «[…] l'assoggettamento ad una medesima disciplina della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore […] sdrammatizza (ed offre in definitiva una soluzione) al problema del concorso o meno delle due forme di responsabilità che sorge negli ordinamenti, come il nostro, che consentono tale concorso (problema rispetto al quale, oltre tutto, la giurisprudenza assume diverso atteggiamento a seconda che si tratti di trasporto di persone e trasporto di cose)».
[109] Nella letteratura francese, cfr. M. PLANIOL, Etudes sur la responsabilité civile, in Rev. crit. 1905, 277, ivi, 287 ss. Su tale lunghezza d’onda, nella letteratura italiana, in difformità della visione generalmente accettata, F. CARNELUTTI, Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale, nota a App. Venezia, 5 luglio 1912, in Riv. dir. comm. 1912, II, 743, ivi, spec., 744, dove arriva ad affermare: «Il dovere generico del neminem laedere probabilmente non è che una specie di Fata Morgana che ha per molto tempo illuso e continua a illudere i giuristi. Quel dovere generico non è in realtà che la sintesi di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri». L’autore rivolgeva le sue critiche, in particolare, alle tesi tradizionali di cui erano alfieri Chironi e Polacco (riferendosi, in particolare a G.P. CHIRONI, La colpa nel diritto civile odierno. La colpa contrattuale, ed. II, Torino 1897, e a V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano. Corso di lezioni, I, Verona – Padova 1898. Dell’opera del Chironi era seguita una terza edizione postuma nel 1925; di quella del Polacco una seconda edizione romana, del 1915, oggetto di ristampa anastatica, Napoli 2022, con introduzione di F. Piraino). In quella direzione va ricordata anche l’opera di Pietro Cogliolo, che si estende nel corso della sua produzione. Quest’ultimo, già nel 1891 scriveva, fra l’altro: «Non v'è in verità che una specie sola di colpa, ed è il non aver usato quella diligenza che il tipo medio di uomo diligente avrebbe in quelle contingenze di fatto usato; e così tanto nei rapporti contrattuali quanto nei rapporti aquiliani la diligenza è una sola» (P. COGLIOLO, Se il grado della colpa aquiliana influisca nella misura del risarcimento del danno, in Mon. trib. 1891, 989). V. anche, nella produzione dell’autore: P. COGLIOLO, La teoria della colpa, nota a App. Venezia, 5 luglio 1912, in Dir. comm. 1912, 618; ID., Definitiva teoria della colpa, in Scritti varii di diritto privato, ed. VII, Milano 1940, 183 ss. Per una contestualizzazione della prospettiva di Cogliolo (con una vasta produzione anche di diritto dei trasporti), cfr. G. CAZZETTA, Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914), Milano 1991, 320 ss. (per riferimenti alle tematiche trasportistiche, ivi, 162 ss.).
[110] Cfr., nella letteratura italiana recente, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’obbligazione nel sistema dei rimedi, in Principi, regole, interpretazione. contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte, S. Landini, III, Mantova 2017, 359, ivi, 370, che evoca la summa divisio elaborata da autorevole dottrina tedesca (Claus Wilhelm Canaris) fra responsabilità contrattuale e «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio»; F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Significato attuale di una distinzione tradizionale, cit., 82 ss. e 232 ss. Voci in tale senso si erano levate, fra l’altro, nel contesto delle relazioni all’incontro di studi sulla responsabilità civile presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dell’11 marzo 1977: cfr. G. SBISÀ, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: realtà contrapposte o convergenza di presupposti e di scopi?, in Resp. civ. prev. 1977, 723 ss.; F.D. BUSNELLI, Verso un possibile ravvicinamento tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Resp. civ. prev. 1977, 748 ss. Sulle oscillazioni del confine fra illecito e contratto nel diritto statunitense, si legge ancora con interesse G. GILMORE, The death of contract, Columbus (Ohio) 1974, trad. it. A. Fusaro, La morte del contratto, Milano 1987, che, nelle conclusioni (ivi, 79), «[…] non vi è più alcuna distinzione rilevante tra responsabilità contrattuale e non […] il danno da contratto è diventato non più distinguibile da quello da illecito».
[112] Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629, in Contratti 1999, 361, con nota di L. MASALA, Trasporto di cortesia e tutela del passeggero, nonché in Dir. trasp. 1999, 233, con nota di A. ZAMPONE, Riflessioni sul trasporto amichevole alla luce del ripensamento della Corte di cassazione sull'applicabilità dell'art. 2054 c.c. alle persone trasportate, ivi, 241. Per l’applicabilità al diporto, cfr. Cass., 19 novembre 2013, n. 25902, in Giur. it. 2014, 1354, con nota di V. CINTIO, L’operatività dell’art. 2054 c.c. nel trasporto amichevole da diporto.
[113] Così (in conclusione, chiosando R. SACCO, Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, cit.): U. MAJELLO, Altri aspetti problematici della regola del cumulo, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, cit., 165, ivi, 167.